Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) "società di intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) "fondo comune di investimento": il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte;
k) "fondo aperto": il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) "fondo chiuso": il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) "organismi di investimento collettivo del risparmio" (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV;
n) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
o) "società di gestione del risparmio": la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
p) "società promotrice": la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 1);
q) "gestore" la società di gestione del risparmio che svolge l'attività indicata nella lettera n), numero 2);
r) "soggetti abilitati": le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi elencati nelle sezioni A e C della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario d'origine;
t) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonchè di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;
w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonchè su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonchè i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
5. Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione.
6. Per "servizi accessori" si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonchè la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.
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