Art. 78 Scambi organizzati di strumenti finanziari
1. La CONSOB può richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari.
2. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB può:
a) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi;
b) sospendere e, nei casi piu' gravi, vietare gli scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchè scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
Art. 79 Scambi di fondi interbancari
1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.
2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia può richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalità e termini.
3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.
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