Art. 175 Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione
1. Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della società di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla società assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
Art. 176 Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che utilizzano, a profitto proprio o altrui, notizie riservate avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ottocentomila a otto milioni.
2. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione contabile, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino ad un anno.
3. I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società alla quale si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.
Art. 177 Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.
Art. 178 Compensi illegali
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni.
2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto.
Art. 179 Disposizioni comuni
1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente Capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.
2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata alla CONSOB a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonchè nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.
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