Art. 33 Attività esercitabili
1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione del risparmio e alle SICAV.
2. Le società di gestione del risparmio possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.
3. Il gestore del fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
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