Art. 34 Autorizzazione della società di gestione del risparmio
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati dall'articolo 13.
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 14.
f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonchè una relazione sulla struttura organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".
2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.
Art. 35 Albo
1. Le società di gestione del risparmio autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle società di gestione del risparmio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
Art. 36 Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.
3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.
4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.
5. La società promotrice e il gestore assumono solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, nè quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.
8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire, sentita la CONSOB, in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote.
Art. 37 Struttura dei fondi comuni di investimento
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonchè gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi.
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5).
Art. 38 Banca depositaria
1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo;
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.
Art. 39 Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonchè le modalità di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonchè le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.
3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37. Il regolamento si intende approvato quando, trascorsi quattro mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego.
Art. 40 Regole di comportamento e diritto di voto
1. Le società di gestione del risparmio devono:
a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi;
b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti;
c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi.
2. La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.
Art. 41 Operatività all'estero delle società di gestione del risparmio
1. Le società di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento disposizioni concernenti le condizioni necessarie e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.
3. Il regolamento previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle società di gestione del risparmio dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari, i propri servizi.
Art. 42 Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati
1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1;
b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;
b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote.
4. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.
6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.
8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
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