L'offerta al pubblico di covered warrant, al pari di quella di qualsiasi
strumento finanziario, è sottoposta alla disciplina della sollecitazione
all'investimento.
Tuttavia, l'assenza del requisito del flottante per la quotazione di covered
warrant e, quindi, la circostanza che il titolo sia direttamente venduto al
pubblico in borsa fa sì che non si effettuino in Italia (salvo casi particolari)
offerte al pubblico di warrant, intese come collocamenti preliminari finalizzati
alla diffusione del titolo. In ogni caso, alle eventuali offerte di warrant con
liquidazione per differenziale monetario emessi da banche ed effettuate
fuori borsa, non si applicherebbe comunque questa disciplina, in forza
dell'esenzione prevista dall'art. 100, comma 1, lett. f) del Testo Unico della
finanza. Pertanto, di fatto, la disciplina della sollecitazione all'investimento non si applica, se non in casi residuali.
Come conseguenza, l'emittente, oltre a non dover predisporre un prospetto
di sollecitazione, non deve neanche sottoporre alla Consob le campagne
pubblicitarie. Resta fermo che la Consob, ove ne venga a conoscenza,
controlla la correttezza delle informazioni diffuse da soggetti sottoposti alla
propria vigilanza. In ogni caso, poi, l'Autorità garante della Concorrenza e
del Mercato (Antitrust) è sempre competente in materia di pubblicità
ingannevole.
Gli emittenti, nel caso di ammissione dei propri warrant al MCW, dovranno
invece predisporre il prospetto di quotazione da sottoporre alla Consob. Il
prospetto si compone di un documento informativo sull'emittente e di una
nota integrativa relativa al prodotto da quotare.
La Consob ha il compito di assicurare, con il prospetto, la trasparenza sulle
caratteristiche dell'emittente e dei prodotti, con particolare attenzione ai
rischi, nonché sulle condizioni contrattuali e di quotazione. Il prospetto
fornisce inoltre esempi circa il possibile rendimento dell'investimento al
mutare degli scenari (variazione dei prezzi e della volatilità del sottostante e
vita residua).
I prospetti informativi sono messi a disposizione del pubblico presso la
Borsa Italiana e presso gli emittenti. L'originale è depositato presso
l'archivio prospetti della Consob.
Una volta pubblicato il prospetto informativo, e una volta che la Borsa
Italiana abbia ammesso il titolo a quotazione, possono iniziare le
negoziazioni in borsa. La vigilanza sulla regolarità delle negoziazioni, e
quindi anche sul comportamento degli operatori (compresi i market maker),
spetta, in via diretta, alla Borsa Italiana.
La Consob deve comunque vigilare sull'operato della Borsa Italiana e,
nell'ambito di questa attività, procede all'approvazione dei regolamenti dei
mercati da questa gestiti.
Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa
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