Solo le reverse convertible emesse da soggetti diversi da banche e, se emesse da banche, solo quelle che prevedono la materiale consegna delle azioni (physical delivery) sono sottoposte al controllo della Consob nell'ambito della disciplina della sollecitazione all'investimento .
L'offerta al pubblico di strumenti finanziari, infatti, è generalmente sottoposta a questa disciplina. Il nostro ordinamento, però, la esclude per le sollecitazioni effettuate da banche aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.
Abbiamo visto che le reverse convertible di tipo cash non permettono di acquisire direttamente le azioni ma, verificandosi i presupposti, prevedono la consegna di una somma di denaro pari al controvalore delle azioni stesse. L'offerta al pubblico di questi titoli, pertanto, è esclusa dalla disciplina della sollecitazione all'investimento.
Questa disciplina si applica alle reverse che, al contrario, prevedono la materiale consegna al sottoscrittore delle azioni, e cioè le physical delivery (Comunicazione Consob n. DIS/98066302 del 13.8.1998).
Pertanto l'offerta al pubblico di reverse convertible del tipo phisycal delivery deve essere preceduta dalla pubblicazione del prospetto informativo .
La Consob effettua un'attività di vigilanza sulla trasparenza dell'operazione e sulla correttezza delle modalità con cui viene sollecitato il pubblico risparmio. Un'operazione finanziaria è trasparente quando l'investitore è in grado di valutarne le caratteristiche, la convenienza ed i rischi grazie alle informazioni che sono messe a sua disposizione. Il principale strumento informativo per il pubblico è il prospetto informativo il cui contenuto è preventivamente sottoposto alla Consob.
Oltre che sulla trasparenza la Consob vigila affinchè l'operazione si svolga secondo principi di correttezza che devono ispirare l'attività sia del soggetto emittente che dei soggetti collocatori. Il tutto nell'interesse dei risparmiatori.
Infine, per ogni emissione le banche sono tenute a mettere a disposizione un foglio informativo analitico ai sensi delle prescrizioni della Banca d'Italia.
Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa
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