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Le frodi nell'ambito degli Edge Fund

3.1.2 La normativa italiana

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’attività di gestione collettiva del risparmio è riservata alle Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.), entità introdotte dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) entrato in vigore il 1° luglio 1998, ed alle SICAV. Le SGR possono operare come:

 Società promotrici, ove queste istituiscano e organizzino organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) amministrando i rapporti con i partecipanti;  Società di gestione, qualora gestiscano il patrimonio di OICR di propria o altrui costituzione mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili ed immobili.

Inoltre, le SGR possono:  Offrire il servizio di gestione di portafogli d’investimento su base individuale per conto terzi;

 Istituire e gestire fondi pensione;

 Svolgere attività connesse o strumentali. Per i fondi di diritto italiano, quindi, l’istituzione e la gestione sono di competenza di queste istituzioni; esse devono inoltre dedicarsi alla stesura del regolamento del fondo, nel quale vengono indicate le regole di partecipazione. La custodia degli strumenti finanziari e delle attività liquide è invece affidata ad una banca depositaria, la quale può agire indipendentemente dalle SGR.

In base al Decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 24 maggio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 1999, cui ha fatto seguito il provvedimento della Banca d’Italia del 20 settembre pubblicato il 30 settembre del medesimo anno, questi intermediari possono istituire, in aggiunta ai Fondi armonizzati, due nuove tipologie di fondi comuni:

 Fondi riservati a investitori qualificati, particolari fondi il cui regolamento fissa limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste dalla Banca d’Italia e riserva la partecipazione al fondo a definite categorie di investitori quali: o Imprese di investimento, banche, agenti di cambio, S.G.R., SICAV, ... ; o Soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine, le attività svolte dai soggetti di cui sopra;Fondazioni bancarie; o Persone fisiche e giuridiche e altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente.

 Fondi speculativi, il cui regolamento deroga alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, caratterizzati dai seguenti aspetti strutturali: o Non sono sottoposti a predefiniti vincoli in materia di oggetto dell’investimento; o Non possono contare più di 100 partecipanti; o Devono prevedere una sottoscrizione minima iniziale non inferiore a un milione di euro; o Non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento; o Devono menzionare nel regolamento la rischiosità dell’investimento e la circostanza che esso avviene in tutto o in parte in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i fondi comuni. Per le loro particolari caratteristiche, queste due tipologie di investimento rappresentano un importante avvicinamento della realtà italiana al mondo degli Hedge Funds.


17 L’Adviser Act of 1940 stabilisce che tutti i managers, i quali scelgono di presentarsi al pubblico come “investment advisers, debbano essere iscritti nei registri tenuti dall’autorità di vigilanza e sicurezza statunitense. (Fonte: Securities and Exchange Commission)

Sansoldo Fabrizio

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