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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

Gli investitori qualificati e i loro prodotti

Volendo proporre, all'interno dell'industria del risparmio gestito, una classificazione che metta in relazione gli investitori istituzionali con i principali strumenti di investimento messi a disposizione dei risparmiatori, occorre precisare come, oltre ad essere tale elencazione non esaustiva , non sia in realtà possibile, nell'ambito dei servizi d'investimento, individuare un collegamento diretto ed esclusivo tra categorie di intermediari e prodotti dagli stessi offerti. Tale discorso, quindi, ha valore se correttamente inteso in termini di "prevalenza", oppure di riferibilità di tipo "storico" di un prodotto all'intermediario che originariamente lo ha promosso.

Tab. 1.2 Il risparmio gestito in italia: prodotti e soggetti
Tipologia digestione Prodotti offerti Soggetti che effettuano lagestione
GESTIONE COLLETTIVA fondi aperti
fondi chiusi
fondi immobiliari
fondi pensione
SICAV
polizze assicurat. a capitalizz.
s.g.r.
s.g.r.
s.g.r.
s.g.r., compagnie assicurat.
SICAV
banche, compagnie assicurat.
GESTIONE INDIVIDUALE gestioni patrimoniali mobiliari
gestioni patrimoniali in fondi
banca, SIM, fiduciaria, s.g.r.
banca, SIM, fiduciaria, s.g.r.
Fonte: Germani A., L'unificazione dell'attività di asset management, LUISS, op. cit., pag. 7

Il decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 24/5/1999, art. 1, comma 1, lettera h), definisce investitori qualificati le seguenti categorie di soggetti:

- le imprese di investimento (comprendenti le Sim e le imprese di investimento estere), le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari ed i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del testo unico bancario;
- i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese d'origine, le medesime attività di cui al punto precedente;
- le fondazioni bancarie;
- le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

La rilevanza economico-sociale attribuita a questi soggetti, che traspare da tutta la relativa disciplina, è da ricollegarsi al ruolo da essi svolto nell'ambito del mercato finanziario, sintetizzabile nelle seguenti funzioni:

- funzione di intermediazione (il già ricordato collegamento tra soggetti in surplus e soggetti in deficit finanziario);
- funzione di investimento, in quanto il risparmio raccolto viene investito selezionando le opportunità di investimento più adeguate alle necessità del soggetto finanziato, nel rispetto di determinati livelli di rischio e di rendimento e considerando la maggiore complessità delle scelte di investimento;
- funzione di gestione collettiva delle risorse, i cui vantaggi risiedono principalmente nella possibilità di realizzare, grazie ad un livello professionale più elevato, una più ampia diversificazione degli investimenti con un minor grado di rischio ed un più contenuto costo di gestione del risparmio;
- funzione di consulenza, sia nei confronti dei risparmiatori che a favore dei soggetti finanziati in virtù della capacità di assecondarne i piani di investimento in relazione alle loro specifiche necessità.

Nota:
La nascita di prodotti finanziari sempre nuovi ed il fatto che essi vengano offerti sul mercato da soggetti di diversa natura sono alla base sia della tendenziale unificazione della normativa (di cui il TUIF è la principale espressione), sia del progressivo affermarsi, in Italia come in tutti i Paesi finanziariamente evoluti, del principio della "vigilanza per finalità". Va ricordata una grave eccezione, rispetto alla versione del Testo Unico trasmessa alle Commissioni parlamentari, relativa all'esenzione dalla disciplina Consob del prospetto informativo delle sollecitazioni all'investimento quando si riferiscano a prodotti finanziari emessi da banche - diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni - o assicurativi emessi da imprese di assicurazione (ossia obbligazioni bancarie e polizze vita dal contenuto finanziario).

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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