L'art. 1, comma 1, lett. j) del D. Lgs. n. 58/98 definisce il fondo comune di investimento come "il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti gestito in monte".
Il decreto del Ministero del Tesoro n. 228/99, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, individua sul piano strutturale tre distinti schemi (Titolo III: Tipologie e caratteristiche dei fondi):
- il fondo aperto (Titolo III, Capo I);
- il fondo chiuso (Capo II);
- il fondo speculativo (Capo III ).
Il fondo aperto, cioè a capitale variabile, rappresenta la forma più comunemente utilizzata nel campo dei fondi comuni di investimento. Il suo patrimonio varia continuamente (sia nella composizione che nel valore) in relazione agli acquisti e alle vendite realizzate sul mercato a opera dei gestori del fondo, e all'andamento del saldo netto tra nuova raccolta e riscatti chiesti dai partecipanti; è suddiviso in "quote" e il valore di ciascuna quota si determina come rapporto tra il totale delle attività nette del fondo e il numero delle quote in circolazione. I partecipanti al fondo aperto hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.
Un fondo comune d'investimento mobiliare aperto, dunque, non è altro che un patrimonio destinato all'investimento, generato dai conferimenti di una massa di risparmiatori. Investendo in fondi un risparmiatore affida una determinata somma di denaro a società che svolgono professionalmente la gestione, in forma collettiva, di attività finanziarie, le Società di gestione del risparmio.
>> E' detto " comune " perché la somma versata dal singolo partecipante cessa di essere direttamente riferibile a quest'ultimo, divenendo parte di un patrimonio unico, gestito in monte, sul quale ciascun risparmiatore vanta i medesimi diritti, proporzionalmente all'entità del conferimento.
>> E' " di investimento " perché le somme raccolte devono necessariamente essere investite, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del fondo. Tali somme non possono essere, ovviamente, utilizzate a propria discrezione dai sottoscrittori, né dal gestore, né restare in forma liquida, fatte salve le esigenze connesse con la gestione del fondo.
>> Il fondo è " mobiliare " poiché il suo patrimonio è impiegato esclusivamente in strumenti e prodotti finanziari e " aperto " in quanto il sottoscrittore è libero di entrare ed uscire dal fondo in qualsiasi momento.
I fondi offrono ai risparmiatori la possibilità di diversificare i propri investimenti in un portafoglio più ampio, ottenendo una gestione professionale del risparmio, in campi di non facile accesso all'investitore individuale, vuoi per la mancata disponibilità dei mezzi finanziari necessari a garantire un valido frazionamento del rischio attraverso una opportuna articolazione dell'investimento, vuoi per l'impossibilità di far ricorso a tutti gli elementi conoscitivi necessari per seguire con tempestività l'andamento del portafoglio e dei mercati. I titoli acquistati sono di proprietà di tutti i sottoscrittori in proporzione al capitale investito e costituiscono un patrimonio indiviso. Chi conferisce il capitale partecipa ai profitti e alle perdite realizzate dagli investimenti del fondo (ad opera del suo gestore) in proporzione alle quote acquistate, il cui prezzo unitario si determina come rapporto tra il totale delle attività nette del fondo e il numero delle quote in circolazione.
Nell'ambito della categoria più generale dei fondi aperti, il decreto del Min. Tes. n. 228/98 individua (art. 8) i fondi armonizzati , cioè conformi alle direttive comunitarie n. 611/85 e 220/88. Tali direttive, recepite nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 83/92, fissano le regole nel rispetto delle quali gli OICVM (oggi OICR) possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione in regime di mutuo riconoscimento.
I fondi che non rispettano uno o più di tali vincoli si dicono "non armonizzati" e sono disciplinati dall'art. 9 del decreto 228/99. Vi rientrano numerosi prodotti esteri e, da qualche tempo, i non armonizzati di diritto italiano, cioè i fondi speculativi, i fondi riservati e i fondi di fondi.
Dott. Luigi Salvatore Picariello
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