Nell'ambito dei principi appena ricordati, il TUIF ha privilegiato la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, considerati essenziali in un settore dove l'interesse del risparmiatore è minacciato più dall'eventuale scarsa correttezza dell'intermediario che dall'instabilità patrimoniale dello stesso: l'importanza dell'informazione è stata sottolineata dall'art. 5 del TUIF che pone come punto di riferimento la tutela degli investitori, assieme alla stabilità , competitività e buon funzionamento del sistema finanziario. Nell'ottica di delegificare il più possibile attraverso l'utilizzo della normativa secondaria, il TUIF ha previsto che gli aspetti relativi a trasparenza e correttezza siano disciplinati, con apposito regolamento, dalla Consob (la quale ha provveduto con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998).
La fase che precede l'investimento è caratterizzata da una serie di regole di condotta, che vanno dall'informazione che l'intermediario deve fornire ai cliente, alle informazioni che devono essere acquisite sul cliente. L'intermediario è tenuto a conoscere il cliente, la sua situazione finanziaria, la sua preferenza di rischio e conseguentemente i suoi obiettivi di investimento. Deve garantire la massima trasparenza nei confronti della clientela: ha l'obbligo di comunicare al cliente le informazioni necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento, consegnando il prospetto informativo, il regolamento di gestione e, su richiesta, il documento sui soggetti che partecipano all'operazione. Il cliente prima della sottoscrizione delle quote ha il diritto di esaminare il prospetto informativo del fondo.
Relativamente alla fase successiva alla conclusione del contratto, il diritto di informativa trova espressione nella possibilità, data al risparmiatore, di esaminare una serie di documenti che lo tengono al corrente dell'evoluzione del proprio investimento nel tempo; documenti che, ai sensi del decreto del Min. del Tesoro n. 228/1999, le SGR sono tenute a redigere, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice civile:
- il libro giornale del fondo, nel quale sono annotate le operazioni di gestione e quelle di emissione e rimborso di quote;
- un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote;
- il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi ;
- una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre.
Il rendiconto e la relazione semestrale devono essere messi a disposizione del pubblico nella sede della SGR entro 30 gg. dalla loro redazione ; il prospetto, oltre che a disposizione nella sede della SGR, è pubblicato entro il giorno successivo a quello di riferimento, sul giornale indicato dal regolamento del fondo.
La parte del prospetto informativo relativa alle caratteristiche di rischio e rendimento va aggiornata ogni anno e inviata al sottoscrittore, al quale deve essere, inoltre, comunicata ogni modifica essenziale relativa alla politica di gestione dei fondi. Su richiesta dell'investitore viene inviato un prospetto riassuntivo semestrale che riporta il numero di quote da lui detenute, il loro valore all'inizio ed al termine del periodo, le operazioni effettuate. E' possibile richiedere l'invio a domicilio del regolamento di gestione, dei rendiconti e della relazione semestrale.
Relativamente agli obblighi di correttezza dei comportamenti, il principio di carattere generale previsto all'art. 40 del TUIF è stato tradotto in regole operative dalla delibera Consob n. 11522/1998, che impone al gestore collettivo , per ciascun fondo gestito, di:
- ricercare ed elaborare le informazioni necessarie per effettuare analisi di scenario;
- formulare previsioni economiche sulla base delle quali stabilire le strategie generali di investimento;
- tradurre tali strategie in scelte operative conseguenti.
Tali regole di comportamento trovano fondamento nella teoria economica che definisce l'attività di gestione di portafogli come un processo di acquisizione ed elaborazione di informazioni micro e macro economiche per l'effettuazione delle scelte di investimento finalizzate alla costruzione del portafoglio ottimale per l'investitore in un dato periodo temporale .
Nota:
Il Titolo II del regolamento Consob 1 luglio 1998 n. 11522, all'art. 48, prevede che nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le Sicav, nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità del mercato mobiliare, devono seguire alcune specifiche regole di comportamento:
a) agire in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;
b) hanno l'obbligo di operare nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto informativo degli OICR gestiti;
c) devono astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio gestito, inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafoglio per conto terzi, a danno di un altro;
d) obbligo di acquisire una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito;
e) dovere di operare al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi OICR.
Dott. Luigi Salvatore Picariello
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