La normativa comunitaria ha avuto un ruolo fondamentale non solo nell'armonizzazione delle legislazioni nazionali, ma nella stessa diffusione dei prodotti di risparmio gestito, stimolando l'iniziativa degli operatori e delle autorità competenti di quei Paesi, come il nostro, che negli scorsi decenni erano in notevole ritardo rispetto a quelli finanziariamente più evoluti.
L'adozione nel 1985 della direttiva n. 611 , contenente disposizioni riguardanti l'autorizzazione, la vigilanza, la politica di investimento ed i requisiti di trasparenza per gli OICVM o UCITS , è stato il primo passo importante sulla via del coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli organismi di investimento collettivo. Essa è stata integrata e modificata dalla direttiva 220/88 , relativa ai prospetti informativi ed alle società di gestione . L'obiettivo principale del coordinamento era uniformare le condizioni di concorrenza tra OICVM a livello comunitario e garantire agli investitori una protezione efficace ed uniforme; veniva inoltre introdotto il principio del mutuo riconoscimento (una novità, all'epoca, per il settore finanziario). Tuttavia, come indicato nel Piano d'azione della Commissione per il mercato unico, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1997, il settore degli organismi di investimento collettivo è una delle aree dei servizi finanziari nei quali il mercato unico permane incompleto. Ai fini del completamento del mercato unico in questo settore, il Piano d'azione ha posto in rilievo la necessità di armonizzare le norme di accesso al mercato e le condizioni operative, per garantire condizioni di concorrenza uniformi per il settore dei servizi finanziari, estendendo i vantaggi del mercato unico ad altri tipi di organismi di investimento collettivo e preservando nel contempo un livello minimo uniforme di protezione degli investitori.
È in questa direzione che muovono le direttive 107/2001 (che verte principalmente sul "prestatore di servizi", cioè la società di gestione, e sui prospetti) e 108/2001 (che è incentrata essenzialmente sul "prodotto", i tipi di fondi di investimento). Le due direttive (che i Paesi membri sono tenuti a ratificare entro il 13/08/2003 ed applicare entro il 13/02/2004) estendono la libertà di commercializzazione in tutta l'UE agli organismi di investimento collettivo che investono in attività finanziarie diverse dai valori mobiliari quotati, quali quote di altri organismi di investimento collettivo , strumenti del mercato monetario , depositi bancari e strumenti finanziari derivati ; vengono inoltre resi più elastici i limiti alla detenzione di liquidità e, per gli OICVM che abbiano come obiettivo la riproduzione di indici, alla concentrazione dei rischi . Sarà così possibile istituire nuovi tipi di fondi armonizzati, come fondi di fondi, fondi di liquidità, cash funds o fondi indicizzati. Tra le altre previsioni, quella di un ampliamento delle attività delle società di gestione, che potranno gestire anche il patrimonio dei fondi pensione e occuparsi di gestioni patrimoniali individuali; mediante l'armonizzazione delle norme relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza prudenziale, viene introdotto per tali operatori un "passaporto europeo" , prevenendo, nel contempo, la "scelta speculativa dei sistemi di vigilanza" ed assoggettando a vigilanza anche le controllate delle società di gestione, che, pertanto, devono aver sede in uno Stato membro. È prevista altresì l'introduzione di un prospetto armonizzato e semplificato più adatto a proteggere gli investitori e a semplificare il cross-marketing tra i Paesi membri.
Per semplificare l'adeguamento della normativa alla continua evoluzione dei mercati finanziari, viene stabilito che il Comitato di contatto OICVM venga dotato (mediante una direttiva ad hoc) di maggiori poteri per apportare modifiche tecniche alla direttiva 611/85 e che "entro il 13 febbraio 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva 85/611/CEE, nella versione modificata, ed eventualmente proposte di modifica" allo scopo, tra l'altro, di "rivedere l'ambito di applicazione della direttiva in relazione alle modalità in cui si applica ai vari tipi di prodotti (ad esempio fondi istituzionali, fondi immobiliari, fondi "master-feeder" e "hedge fund")".
Dott. Luigi Salvatore Picariello
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