Rispetto alla normativa precedente, il TUIF lascia alle SGR margini decisionali più ampi relativamente alla propria struttura organizzativa, con la possibilità di scindere l'attività di promozione, istituzione ed organizzazione di fondi comuni, nonché amministrazione dei rapporti con i partecipanti, da quella di gestione . L'assunzione del compito di gestione da parte di una SGR diversa da quella promotrice, come previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell' 1/07/1998 (cap. VII, sez. I, par. 2) non deriva, quindi, dal conferimento di un incarico, successivamente all'istituzione del fondo, ma è determinata nella fase genetica del fondo medesimo e disciplinata nel regolamento di gestione; non è previsto un termine di durata né la possibilità, per il promotore, di impartire indicazioni vincolanti al gestore.
Della separazione strutturale tra società promotrice e società che gestisce il patrimonio di OICR di propria o altrui istituzione si occupa, più dettagliatamente, anche l'art. 52 del regolamento Consob 11522/1998, secondo il quale l'affidamento in gestione può avvenire sulla base di apposita convenzione tra le SGR interessate, della quale sia data notizia nel prospetto informativo, che non limita la responsabilità delle società stipulanti (come stabilito dallo stesso TUIF, art. 36 comma 5); un costante flusso di informazioni deve consentire alla promotrice la puntuale amministrazione dei rapporti con i partecipanti.
Diversa la fattispecie di cui all'art. 53 del regolamento Consob, relativo alla delega della gestione di OICR da parte di una SGR ad "intermediari autorizzati", concetto più ampio che comprende, oltre alle SGR, gli intermediari comunitari autorizzati nel Paese d'origine e quelli extracomunitari, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e la Banca d'Italia e le autorità dello Stato in cui hanno sede. Rimane l'area "grigia" delle eventuali succursali comunitarie di intermediari non comunitari, abilitate al servizio di gestione (e sottoposte a vigilanza) dall'autorità del Paese comunitario in cui sono stabilite .
La delegabilità "funzionale" non appare soggetta ad alcun vincolo quantitativo (può esserne oggetto anche l'intero patrimonio dell'OICR), ma si differenzia dalla separazione "istituzionale" promozione/gestione sotto il profilo qualitativo, restando in capo al delegante compiti di natura gestionale (asset allocation): viene, in sostanza, trasferita la sola scelta degli specifici investimenti (stock picking). La delega deve avere durata determinata (salva la possibilità di revoca in ogni momento) e non limita la responsabilità del delegante. Per ragioni di trasparenza la Consob richiede che della delega sia data notizia nel prospetto informativo, senza peraltro imporre l'obbligo di indicare il nome del delegato.
Dott. Luigi Salvatore Picariello
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