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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

L’investimento del patrimonio dei fondi armonizzati

Ai fondi armonizzati si applicano le regole appena viste per i fondi aperti, fatto salvo che:
- non è consentito l'investimento in depositi bancari;
- l'acquisto di parti di altri OICR aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 611/85 è consentito entro il limite complessivo del 5% del totale delle attività.

In tale ambito, ove sia prevista la possibilità di investire in parti di OICR "collegati", il regolamento del fondo deve precisare che l'acquisto può riguardare esclusivamente parti di OICR specializzati in un determinato settore economico o geografico.

Ai fondi armonizzati non si applica il divieto di carattere generale relativo all'investimento in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore ecc.

Relativamente ai limiti alla concentrazione dei rischi, il limite di cui al Cap. II, Sez. II, Punto 3, lettera a) del Regolamento Banca d'Italia del 20/09/1999 (V. paragrafo 6.) è ridotto al 10% (anziché 15%), mentre, per quello di cui alla lettera c), è ulteriormente richiesto che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti.

Rispetto agli strumenti derivati ed alle altre operazioni a termine, ai fondi armonizzati sono consentite le medesime operazioni (e con gli stessi limiti) viste per i fondi aperti, ma le operazioni in derivati aventi ad oggetto valute sono ammesse esclusivamente al fine di coprire dal rischio di cambio le attività e le passività del fondo .

Ai fondi armonizzati si applicano, inoltre, limiti alla detenzione di strumenti finanziari senza diritto di voto: un fondo non può detenere, con riferimento al totale degli strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:
- 10% del totale delle azioni senza diritto di voto;
- 10% del totale delle obbligazioni;
- 10% del totale delle quote di uno stesso OICR rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 611/85.

Tali limiti non si applicano quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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