L'art. 50, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998, emanato in attuazione del TUIF, sancisce l'indicazione obbligatoria da parte delle SGR e delle SICAV nel prospetto informativo di "un parametro oggettivo di riferimento (benchmark), costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla gestione dell'OICR, al quale confrontare il rendimento dell'OICR stesso". Tale obbligo è entrato formalmente in vigore il 1 luglio 1999, a carico dei fondi di nuova istituzione , il 1 luglio 2000 per tutti gli altri.
Le modalità di indicazione e di rappresentazione del benchmark all'interno del prospetto informativo sono previste nello schema di prospetto informativo n. 8 (n. 9 per le SICAV) allegato al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, recante la disciplina sulla redazione dei prospetti informativi relativi alla sollecitazione all'investimento di quote o azioni di OICR, come modificato dalla delibera n. 13086 del 18/04/2001.
Nella Parte I, sezione B del prospetto informativo , occorre descrivere sinteticamente (punto 6) il benchmark adottato per ciascun fondo; il parametro dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98. Qualora non sia possibile per uno o più fondi individuare un benchmark (ad esempio, per i fondi flessibili), occorre indicare le ragioni di tale impossibilità. Inoltre (punto 5, sub f), nel descrivere lo stile gestionale, va indicata la relazione esistente tra parametro di riferimento prescelto ed obiettivi del fondo . Quest'ultima indicazione (una novità del prospetto 2002) può dare un contributo davvero notevole in un'ottica di trasparenza e consapevolezza, da parte del risparmiatore, del prodotto sottoscritto, soprattutto se messa al centro del processo di comunicazione operatore/cliente che deve precedere l'investimento.
Nella Parte II , va illustrato (punto 1) con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari, evidenziando il migliore e peggiore rendimento trimestrale nel corso del periodo stesso . Occorre inoltre evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare (inserendo l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri") e riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari.
Fonte:Prospetto informativo Fondo Obbligazionario Area Euro Breve Termine distribuito da Deutsche Bank Fondi SGR S.p.A.
Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del benchmark riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni (Fig. 4.1), occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark, che può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.
Si tratta della traduzione in criteri operativi dei principi in materia di informativa agli investitori di cui all'art. 62 del regolamento 11522/99, laddove richiede che "i dati sul rendimento percentuale dell'OICR comunque diffusi sono sempre confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento". Nella stessa ottica, "i rendimenti degli OICR italiani o esteri riportati negli annunci pubblicitari sono confrontati con i relativi benchmark. Ogni performance pubblicizzata deve essere accompagnata dall'esposizione del rendimento conseguito dal benchmark nel medesimo periodo di riferimento, al fine di permettere sempre all'investitore un agevole raffronto con il profilo di rischio/rendimento prescelto."
Il Regolamento, nell'indicare gli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo, qualora l'ammontare della provvigione di gestione sia correlato alla variazione registrata da un parametro di riferimento, deve riportare tale parametro, descrivendo in sintesi i relativi meccanismi di calcolo della commissione .
Infine, il Documento sui soggetti che partecipano all'operazione, il cui contenuto integra quello del Prospetto, contiene una più analitica descrizione ed ulteriori informazioni sugli indici che costituiscono i benchmark del fondo.
Dott. Luigi Salvatore Picariello
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