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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

I costi dei fondi: profili di trasparenza

Notevoli i passi in avanti fatti, negli ultimi anni, in tema di trasparenza dei costi: sebbene non ci si possa spingere fino ad una conoscenza analitica della loro struttura, i dati obbligatoriamente riportati nel prospetto (in particolare: commissioni di ingresso e/o di uscita e total expense ratio) permettono all'investitore di sapere in anticipo gli oneri che la partecipazione al fondo comporta (rispetto al TER occorre ricordare, tuttavia, che si tratta di un valore riferito al passato).

Restano, però, alcuni punti la cui disciplina (ed autodisciplina) appare carente. Il riferimento è, in primo luogo, alle c.d. soft commission, fenomeno consistente nella pratica da parte del broker di non trattenere tutte le commissioni di intermediazione di sua spettanza, ma di riconoscerne una parte all'intermediario (in genere una SGR) da cui ha avuto l'ordine. La retrocessione avviene sotto forma di servizi, studi e analisi di mercato, benefit di altro genere. È questo l'elemento che distingue le soft dalle c.d. hard commission, nelle quali la retrocessione è monetaria: violando il principio della best execution , queste ultime sono vietate in molti Paesi (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti). Trattandosi di costi di cui non è immediata la giustificazione economica, le soft commission possono nascondere conflitti di interesse o maggiori oneri per l'investitore, per cui gli organismi di regolamentazione hanno fissato pressoché ovunque dei limiti alla loro applicabilità . In Italia, il fenomeno è stato per la prima volta affrontato dal Regolamento Consob, nel quale si richiede che vengano illustrate agli investitori nel prospetto informativo le fonti di reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del servizio di gestione collettiva dalla società di gestione del risparmio o dalla SICAV, quando queste non costituiscono commissioni gestionali .

Altro tema molto attuale è quello delle convenzioni in virtù delle quali la società promotrice di un fondo di fondi (o di una GPF) beneficia della retrocessione parziale delle commissioni da parte della società di gestione dei cosiddetti prodotti (fondi o sicav) "bersaglio". Come conseguenza, il sottoscrittore di un fondo di fondi potrebbe pagare una commissione di gestione sul prodotto terzo maggiore rispetto a quanto ottenibile sul mercato per un fondo rientrante nella stessa asset class, solo perché quello scelto garantisce una maggiore retrocessione. È evidente come la fattispecie rientri, per estensione analogica, nella casistica delle hard commission, e possa generare rilevanti distorsioni sia sul piano dell'efficienza gestionale sia su quello della trasparenza e della onerosità finale del prodotto finanziario, determinando un "permanente conflitto di interessi tra gestore e cliente investitore".

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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