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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

La SGR

La promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento aperti e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti sono attività riservate alle società di gestione del risparmio, società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

Con la nascita delle SGR, il TUIF ha introdotto nell'ordinamento italiano il c.d. "gestore unico", nuova figura di intermediario abilitato ad operare in tutti i campi della gestione patrimoniale. La creazione di un intermediario esclusivamente destinato alla gestione dei patrimoni, abilitato a gestire per conto di terzi sia in forma "collettiva" che in forma "individuale" al fine di ottenere una offerta più chiara, costi di gestione ridotti in ragione delle economie di scala, una maggiore tutela del cliente per le ipotesi di conflitti di interesse da polifunzionalità, rappresenta uno dei principali profili di novità della disciplina della gestione del risparmio introdotta dal TUIF. L'art. 33 del Testo Unico abroga quanto disposto dall'art. 1 della legge 77/83 relativamente all'esclusività dell'oggetto sociale , stabilendo che alle SGR è riservata, unitamente alle SICAV, la prestazione di servizi di gestione collettiva, comprendenti la promozione, istituzione ed organizzazione dei fondi comuni di investimento nonché la gestione del patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio (comma 2 - lett. a); inoltre, ai sensi dell'art. 33 - comma 2 - lett. b) e c), le SGR possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, istituire e gestire fondi pensione e svolgere le attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob . Ad evitare che tale impostazione esasperi i rischi di conflitti d'interesse, la normativa definisce una chiara e netta separazione tra le due attività e dispone che le SGR non possono svolgere alcun altro tipo di servizio finanziario o d'investimento, come l'attività di negoziazione.

L'art. 34 del TUIF stabilisce che "la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia (attualmente un milione di euro );
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati dall'articolo 13 del TUIF;
e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 14 del TUIF;
f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5 (partecipazioni qualificate al capitale della SGR) del TUIF;
g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal cap. I del provv. Banca d'Italia dell'1/07/1998, emanato in attuazione dell'art. 34, comma 3, TUIF. La Banca d'Italia, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica l'esistenza dei presupposti oggettivi indicati all'art. 34 del TUIF, e valuta sul piano tecnico la sussistenza delle condizioni di idoneità dei partecipanti al capitale e del gruppo di appartenenza della società istante ed il programma di attività. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni precedentemente indicate non risulta garantita la sana e prudente gestione. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento della domanda (vedi nota), corredata dalla richiesta documentazione; le SGR autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia .

La società deve predisporre un programma, da allegare alla domanda di autorizzazione (unitamente ai bilanci di previsione dei primi tre esercizi e ad una relazione sulla struttura organizzativa) che illustri l'attività iniziale e le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti e le strategie per la loro realizzazione. Il programma deve indicare tutte le attività che la società intende svolgere, compresa l'eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione e le attività connesse e strumentali. Con riferimento ai servizi di gestione collettiva devono essere indicate le seguenti informazioni:
a) la tipologia di fondi che la società intende istituire e di clientela cui si indirizza il servizio (investitori istituzionali, piccoli risparmiatori, ecc.);
b) le modalità di svolgimento dell'attività gestoria (se la società intende limitare la propria attività all'istituzione e promozione dei fondi ovvero se intende svolgere direttamente l'attività gestoria).

Norme specifiche disciplinano la partecipazione al capitale delle SGR: in base al decreto del Min. del Tes. n. 469/1998, chiunque detenga azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (o una partecipazione "di controllo" ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, T.U. bancario) non può esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti (o per l'intera partecipazione di controllo) qualora sia stato sottoposto a determinate misure giudiziarie di prevenzione (persone pericolose per la sicurezza e la moralità; disposizioni contro la mafia) o condannato per reati in materia finanziaria o economica o per delitto non colposo . Chiunque, inoltre, intenda acquisire (direttamente o indirettamente ) azioni di una SGR che, tenuto conto di quelle già possedute, diano luogo ad una partecipazione al capitale con diritto di voto superiore al 5%; al superamento delle soglie del 10, 20, 33 e 50%; o al controllo della SGR, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, che verifica il possesso dei requisiti di onorabilità .

Limiti sono previsti anche per l'assunzione di partecipazioni da parte delle SGR, che possono riguardare unicamente banche, società finanziarie, imprese di assicurazione e società strumentali ; se di controllo, l'acquisizione deve essere comunicata, con almeno 60 giorni di anticipo, alla Banca d'Italia, che può vietarla.

Le SGR sono tenute alla revisione dei propri bilanci da parte di una società di revisione iscritta in apposito albo tenuto dalla Consob.

Alla SGR spetta il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi amministrati, salvo diversa disposizione di legge; il diritto va esercitato nell'interesse dei partecipanti. In caso di distinzione tra SGR promotrice e gestore , il diritto spetta a quest'ultimo, salvo patto contrario.

Da un punto di vista economico , la creazione della SGR, consentendo di unificare l'attività di asset management, permette di conseguire un notevole risparmio di costi, perché tende ad evitare tutte quelle duplicazioni che esistevano in passato. Infatti, posto che l'aspetto strategico-decisionale riguardante gli investimenti del portafoglio è sostanzialmente lo stesso tanto per le gestioni individuali quanto per quelle collettive, è conveniente accentrare il tutto nella SGR piuttosto che avere due strutture separate che svolgono le stesse mansioni. A ciò si deve aggiungere il vantaggio in termini di economie di scala, derivante dai maggiori volumi che l'unificazione consente di raggiungere.


Nota:
Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.
Il termine è sospeso:
- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta;
- per il tempo necessario alla Banca d'Italia per ottenere i certificati necessari alla verifica dei requisiti di onorabilità relativi ai soggetti previsti nelle precedenti Sezioni IV, V e VI;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare Autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con banche, imprese di investimento o società di gestione estere.
In tali casi, la Banca d'Italia comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine e il momento in cui esso ricomincia a decorrere.
Trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione senza che la società abbia dato inizio all'attività di gestione, l'autorizzazione decade automaticamente.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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