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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

Il patrimonio del fondo: oggetto dell’investimento e limiti

Ai sensi del regolamento Banca d'Italia del 20/9/99 (Cap. II, Sez. II), i fondi comuni aperti investono il proprio patrimonio (Punto 1) in:
a) strumenti finanziari quotati ;
b) parti di OICR rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 611/85;
c) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), per almeno il 50% rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni (in ogni caso non possono avere vincolo di durata superiore a 12 mesi);
d) strumenti finanziari non quotati (orientandosi verso quelli per i quali esiste un mercato attivo); l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari non quotati detenuti da un fondo, ivi compreso il valore corrente dei contratti derivati OTC (valore del premio per le opzioni), non può eccedere il 10% del totale delle attività del fondo;
e) strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle disposizioni previste .

I fondi aperti possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.
Nella gestione del fondo aperto non è consentito (Punto 2):
- concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari ;
- vendere allo scoperto strumenti finanziari;
- investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR;
- acquistare metalli o pietre preziose o certificati rappresentativi dei medesimi.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti.

La normativa prevede, poi, limiti alla concentrazione dei rischi, che si articolano in (Punto 3):
- Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente. Il fondo aperto non può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente o in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 5% del totale delle attività.
- Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso gruppo di emittenti. Gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo, cioè legati da rapporti di controllo, non possono eccedere il 30% del totale delle attività del fondo. Tale limite è ridotto al 15% quando il gruppo è quello di appartenenza della SGR. I limiti appena indicati non si applicano: nel caso dei fondi che prevedono, come politica di investimento, di riprodurre la composizione di un determinato indice di borsa sufficientemente diversificato, di comune utilizzo gestito e calcolato da soggetti di elevato standing e terzi rispetto alla SGR (fondi-indice); agli investimenti in parti di OICR rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 611/85.
- Limiti agli investimenti in depositi bancari. Il patrimonio di un fondo non può essere investito in misura superiore al 20% del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la banca depositaria del fondo. I depositi presso banche di uno stesso gruppo, cioè legate da rapporti di controllo, con possono eccedere il 30% del totale delle attività del fondo . Nel caso di depositi presso banche del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.
- Limiti alle operazioni in derivati ed agli impegni assunti; altre operazioni a termine. Nella gestione del fondo la SGR può effettuare, in coerenza con le politiche di investimento definite nel regolamento del fondo, operazioni su contratti derivati standardizzati negoziati su mercati regolamentati e altri strumenti finanziari derivati (c.d. over the counter, OTC) a condizione che siano negoziati con controparti di elevato standing sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica e che abbiano ad oggetto titoli quotati, tassi di interesse o di cambio nonché indici di borsa o valute. L'ammontare degli impegni assunti dal fondo non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo stesso . Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio del fondo, è consentito effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica. Le operazioni di pronti contro termine e di riporto devono avere caratteristiche di accessorietà e di transitorietà configurandosi come investimento o disinvestimento "ponte" in funzione di una più efficiente gestione della liquidità del fondo.
- Limiti all'assunzione di prestiti. Nell'esercizio dell'attività di gestione, la SGR può (entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo) assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria. La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi .

Con una recente comunicazione (n. DIN/1056336 del 23/07/2001) la Consob ha sottolineato come, nel caso di superamento dei limiti d'investimento previsti in conseguenza di esercizio dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio, mutamenti di valore dei titoli in portafoglio o fatti non dipendenti dalla SGR, la normativa prudenziale impone alla SGR di riportare la posizione entro i limiti previsti "nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al fondo". La determinazione in concreto delle modalità operative attraverso cui deve realizzarsi l'alienazione degli strumenti finanziari eccedenti tali limiti è rimessa all'autonomia del gestore che dovrà agire in accordo ai generali canoni di diligenza e correttezza.

Ulteriori limiti riguardano, infine, gli investimenti effettuati da una SGR attraverso l'insieme dei fondi che essa gestisce: le azioni con diritto di voto di una stessa società da essa detenute non possono superare il 10% del capitale con diritto di voto per le società quotate e il 20% per le non quotate; in ogni caso la SGR non può esercitare il controllo sulla società emittente.


Nota:
Le recenti modifiche normative (e, in particolare, il TUIF), hanno ampliato notevolmente la gamma degli strumenti in cui può essere investito il patrimonio delle gestioni collettive (fondi e Sicav), sostituendo alle precedenti definizioni quella molto più "ampia" di OICR, Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (senza, quindi, alcun riferimento esclusivo ai valori mobiliari). Quanto si dirà, vale, quindi, per i fondi comuni aperti (e, in particolare, per quelli armonizzati) che rappresentano la parte quantitativamente più rilevante dell'universo, oramai molto variegato, dell'investimento patrimoniale collettivo. Occorre peraltro ricordare come l'intera normativa e, in particolare, le disposizioni relative all'oggetto dell'investimento, saranno modificate a seguito del recepimento delle direttive comunitarie 107/2001 e 108/2001 che modificano la direttiva 611/85.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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