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La performance dei fondi comuni di diritto italiano

Trasparenza e tutela dell’investitore

Tra gli operatori del mercato finanziario che svolgono attività di asset management, i fondi comuni si distinguono dagli altri intermediari per le modalità economico-patrimoniali che connotano la loro attività e il loro operato: i rischi di investimento sono infatti assunti direttamente dai risparmiatori, dal momento che le variazioni dell'attivo del fondo si riflettono immediatamente sul valore delle singole quote. Inoltre, il patrimonio del fondo è investito seguendo il principio di diversificazione, prevalentemente in titoli quotati; le caratteristiche di illiquidità tipiche dell'attivo delle banche sono pertanto meno rilevanti. E' ovvio che il mancato rispetto, da parte del gestore, dei limiti d'investimento, configura un caso di mala gestio o di comportamento non conforme e non rappresenta la manifestazione di un rischio finanziario. A motivo di ciò, i sistemi di regolamentazione delle gestioni patrimoniali collettive attribuiscono una vera e propria centralità alle norme di trasparenza, informativa e corretto comportamento, volte a tutelare i diritti degli investitori, piuttosto che a quelle di stabilità.

Per poter essere strumento di tutela, l'informativa deve possedere la "capacità transitiva": deve, cioè, risultare accessibile, comprensibile ed utilizzabile dal soggetto che si intende tutelare, il risparmiatore. La relativa disciplina non può essere diretta alla cura di un generico interesse dell'investitore, ma a quello avente quale contenuto l'affidamento che il risparmiatore ripone nel comportamento "corretto" del sollecitante e che lo hanno indotto a sottoscrivere il fondo stesso anziché scegliere un investimento alternativo. L'informativa deve possedere tutta una serie di caratteristiche: essere vera (l'operatore non deve farsi tramite di notizie che gli risultino false), completa (non solo le notizie conosciute ma anche quelle conoscibili) e chiara; non deve essere anonima, bensì qualificata. La diffusione di notizie, la cui conoscenza non sia direttamente necessaria al compimento di ragionate scelte di investimento o disinvestimento può risultare pregiudizievole, in quanto fonte di confusione . Le informazioni comunicate devono essere quanto più possibile sintetiche e standardizzate, in modo da consentire di individuare con facilità ed immediatezza i dati più rilevanti, e quindi di accrescere il grado di intelligibilità e comparabilità.

Le regole di trasparenza e di corretto comportamento in materia di gestioni collettive di patrimoni si rinvengono con riferimento a due momenti portanti: il primo è relativo alla fase che precede l'investimento; il secondo allo svolgimento dell'attività di gestione.

Nella prima fase, in particolare, si rilevano norme di trasparenza e di informativa volte al potenziale investitore; nella seconda, oltre a tali disposizioni, si evidenziano veri e propri diritti dell'investitore.

Accanto a questi due elementi centrali, le Direttive comunitarie n. 611/85 e 220/88 enucleano anche altri principi relativi alle norme di comportamento che gli intermediari devono osservare, con riferimento per esempio alle regole riguardanti le informazioni da acquisire sul cliente, le regole sui conflitti di interesse, le norme prudenziali in materia di organizzazione e contabilità, valori mobiliari e liquidità della clientela.

Dott. Luigi Salvatore Picariello

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