Come più volte sottolineato dalle autorità del settore, l'efficienza dei mercati finanziari e la tutela dell'investitore sono obiettivi al cui raggiungimento possono e devono contribuire gli stessi organismi ed associazioni che rappresentano gli operatori del settore. La delibera Consob 11522 del 1998 prevede (art. 58, comma 2) che le SGR "rispettano i codici di autodisciplina adottati dalle associazioni di categoria alle quali aderiscono".
Ai sensi dell'art. 20 dello statuto Assogestioni, le Società associate "sono tenute al rispetto del codice deontologico dell'Associazione", allegato allo statuto, di cui forma parte integrante. Il Codice, adottato nel 1995, e che ha anticipato alcuni contenuti della regolamentazione successiva, si articola in sei parti: campo di applicazione; principi; regole di comportamento; Giurì; sanzioni; norme transitorie e finali.
In particolare, quanto ai principi, sono individuati:
- la tutela del cliente (art.2): finalità prioritaria delle società di gestione nell'espletamento del mandato di gestione è la tutela dell'interesse dell'investitore; esse pertanto svolgono l'attività di gestione di patrimoni con correttezza e professionalità, avendo sempre come obiettivo la salvaguardia degli interessi dei clienti;
- l'indipendenza (art. 3): le società di gestione mantengono nella attività di gestione un'assoluta indipendenza dalla società controllante e dalle altre società del gruppo o in ogni modo collegate;
- la correttezza (art. 4): le società di gestione improntano la propria attività alla massima correttezza nei confronti del mercato e dei concorrenti.
La sezione dedicata alle regole di comportamento traduce tali principi in norme cui l'attività degli operatori deve uniformarsi (Attività di gestione, art. 5; Presìdi di indipendenza, art. 6; Comunicazioni alla clientela, art. 7; Gestione delle società partecipate e partecipazione alle assemblee, art. 8; Pubblicità, art. 9; Delega di poteri di gestione, art. 10)
Lo stesso Regolamento Consob (art. 58, comma 1) prevede altresì che le SGR "adottano e rispettano un codice interno di autodisciplina, anche rinviando a quelli adottati da associazioni di categoria in riferimento ai servizi esercitati", il quale definisce le regole di comportamento di componenti degli organi amministrativi e di controllo, dipendenti, promotori finanziari e collaboratori. Tali regole devono riguardare almeno:
a) l'obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale;
b) le procedure per compiere per conto proprio operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari;
c) le procedure per l'assunzione di incarichi o procure dai clienti ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni;
d) il divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o del soggetto per conto del quale operano.
Importante anche il contributo dato, più di recente, dal "Protocollo di autonomia per le SGR", da adottarsi in via discrezionale ed individuale da parte delle singole Società, approvato da Assogestioni nel 2001 con l'obiettivo di salvaguardare l'autonomia decisionale delle SGR nell'assunzione delle scelte concernenti la prestazione dei servizi di gestione. Vi si sottolinea come il rispetto del principio di indipendenza della gestione (e degli altri principi cui deve ispirarsi l'operato degli intermediari: diligenza, correttezza, trasparenza) richieda a sua volta l'osservanza di regole sia di condotta sia di organizzazione: al riguardo, valgono non solo presidi organizzativi all'interno della struttura produttiva, ma anche scelte organizzative e procedure attinenti alla struttura di governo della società. Il Protocollo si occupa proprio di questi ultimi aspetti, accogliendo, tra l'altro, indicazioni e principi mutuati dall'esperienza internazionale e da iniziative analoghe, relative alla regolamentazione (ed autoregolamentazione) in altri segmenti dei mercato finanziari.
Dott. Luigi Salvatore Picariello
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