La legge n. 77 del 23 marzo 1983 ("Istituzione dei fondi comuni d'investimento mobiliare") disciplinò un fenomeno che, di fatto aveva avuto la sua prima, timida apparizione nel nostro Paese (attraverso i fondi atipici e quelli di diritto lussemburghese) e favorì l'accesso di larghe masse di risparmiatori alla proprietà azionaria , contribuendo a determinare un consistente aumento della numerosità e dei settori di appartenenza dei titoli quotati alla borsa valori. Essa sanciva l'esclusività dell'oggetto sociale delle società di gestione, limitandolo al fondo comune di investimento mobiliare aperto e creava un nesso inscindibile tra tipo di gestore e tipo di prodotto (fondo) che è stato completamente superato solo dal Testo Unico della finanza.
In seguito, i decreti legislativi n. 83 e n. 84 del 25 gennaio 1992 hanno recepito con notevole ritardo le Direttive Comunitarie n. 611/85 e 220/88, emanate per armonizzare la disciplina che regola gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) negli Stati membri . La società di gestione, che assume la forma di società per azioni, può essere autorizzata a gestire più fondi (rimuovendo, anche se nell'ambito di un regime autorizzatorio e di deroga al principio generale della esclusività, il divieto preesistente). In particolare, il decreto lgs. n. 84/92 allargava i confini delle possibili scelte d'investimento, istituendo le SICAV, un istituto completamente nuovo per il nostro ordinamento, che consentiva agli investitori di diventare azionisti della società di gestione e non più semplicemente partecipanti al patrimonio di un fondo dotato di autonomia giuridica rispetto alla stessa.
Con la legge n. 1 del 2/01/1991 veniva istituita una nuova figura di intermediario, quella delle società di intermediazione mobiliare (SIM) alle quali era riservata l'attività di intermediazione mobiliare . Nel novero delle attività di intermediazione mobiliare era compresa la gestione individuale di patrimoni mobiliari (art. 1 - comma 1 - lettera c) ma non quella collettiva, che resta quindi appannaggio esclusivo delle società di gestione di fondi comuni e delle SICAV.
Intensa (quanto disorganica) la produzione normativa nella prima metà degli anni '90:
- con D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, modificato dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 sono stati introdotti i fondi pensione;
- con legge n. 344 del 14 agosto 1993 sono stati istituiti i fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, per le cui norme di attuazione si sono dovuti attendere quattro anni;
- la legge 25 gennaio 1994 n. 86 ha disciplinato i fondi immobiliari chiusi;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174 ha ridefinito la disciplina dell'esercizio dell'attività assicurativa ramo vita secondo i principi della direttiva comunitaria n. 96 del 1992 (terza direttiva comunitaria in materia di assicurazione diretta sulla vita).
Il decreto legislativo n. 415, emanato il 23 luglio 1996, ha recepito le direttive comunitarie n. 22/93 (relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari) e n. 6/93 (in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e delle banche) ponendo le basi per l'avvio del mercato unico europeo dei servizi di investimento . Per rendere più agevole l'adeguamento della normativa ad un sistema finanziario in rapida evoluzione, il decreto ha previsto un ampio ricorso alla tecnica della delegificazione, attraverso un disegno organizzativo dei mercati articolato in previsioni legislative e atti regolamentari ed ha introdotto un modello privatistico dei mercati regolamentati in un'ottica di riduzione del costo sociale dei controlli. In attuazione degli artt. 25 e 18 la Consob ha emanato il regolamento sulla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori (deliberazione n. 10943 del 30/09/1997) che introduce delle importanti innovazioni alla disciplina della gestione di portafoglio tra le quali va segnalata la rendicontazione del rendimento della gestione ad un parametro oggettivo di riferimento (art. 15).
Dott. Luigi Salvatore Picariello
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