Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di "fondi pensione" (il cosiddetto "secondo pilastro" della previdenza, che gradualmente dovrebbe crescere d'importanza, trasformando l'attuale sistema a contribuzione in un sistema a capitalizzazione) oppure tramite polizze assicurative che, dopo un predeterminato piano di accumulo pluriennale, garantiscono l'erogazione di una rendita vitalizia (terzo pilastro).
I fondi pensione complementari sono disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, emanato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v) della legge n. 421 del 23/10/1992 e modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335; sono organismi la cui funzione è la raccolta dei contributi dei lavoratori e/o dei datori di lavoro, la loro gestione in forma collettiva e l'erogazione ai beneficiari, al termine della loro attività lavorativa, di una prestazione consistente in una rendita vitalizia e/o un capitale. I fondi pensione possono essere di tipo aperto, così come definiti dall'art. 9 del D. Lgs. citato, o di tipo chiuso, disciplinati dagli art. 2 e seguenti. Gli iscritti di un fondo pensione aperto vengono determinati in via residuale rispetto ai fondi chiusi in quanto non devono sussistere (o, se sussistenti, non operare) le fonti istitutive che l'art. 3 punto 1 prevede per questi ultimi.
Il quadro normativo di riferimento prevede :
- un accordo aziendale (o interaziendale) collettivo fra datore/i di lavoro e dipendenti, che ne decreta la costituzione;
- uno statuto, che stabilisce le modalità di partecipazione al fondo, i diritti e i doveri degli associati, gli organi e le loro funzioni, i criteri guida di gestione;
- un regolamento di attuazione che descrive, nei dettagli, le modalità di funzionamento del fondo;
- una convenzione tra il fondo stesso e la Sim, banca, compagnia di assicurazione, società di gestione del risparmio, a cui è affidata la gestione tecnica dei mezzi raccolti.
La vigilanza sui fondi pensione compete ad una apposita Commissione (COVIP, Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione), nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro.
Il mancato decollo dei fondi pensione in Italia (circa tre mld. di euro l'attivo netto a fine 2001 dei fondi "negoziali" secondo la COVIP, valore ben inferiore a quello di altri Paesi europei ed alle stime formulate dal Governo all'indomani della riforma) si spiega con le elevate prestazioni garantite, in passato, dal sistema previdenziale pubblico e con la mancanza di una seria politica di incentivi fiscali. Le recenti riforme vanno nella giusta direzione, ma secondo parte degli esperti non sono sufficienti. Stime provenienti dalle associazioni di categoria fanno ammontare a 40 miliardi di euro all'anno la raccolta possibile a seguito di modifiche alla normativa che favoriscano tale strumento.
Sulla scorta delle esperienze estere, dall'introduzione e diffusione di tali strumenti derivano molteplici vantaggi per i lavoratori, le imprese e il sistema economico-finanziario nel suo complesso. In particolare, la regolarità e prevedibilità dei flussi in entrata ed uscita ne fanno lo strumento ideale per convogliare risorse finanziare verso gli investimenti a medio e lungo termine, contribuendo sia all'efficienza dei mercati che al finanziamento di iniziative innovative ad alto rischio che non possono reperire risorse attraverso i tradizionali canali di intermediazione.
Anche le polizze vita hanno svolto storicamente una funzione previdenziale di tutela dell'individuo dai rischi connessi al ciclo della vita. Accanto alla tipica funzione indennitaria, le polizze assicurative ramo vita possiedono una spiccata componente finanziaria che pone le compagnie di assicurazione in diretta competizione con gli altri intermediari finanziari operanti nel mercato del risparmio gestito.
Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174 ha ridefinito la disciplina dell'esercizio dell'attività assicurativa ramo vita secondo i principi della direttiva comunitaria n. 96/92 (terza direttiva comunitaria in materia di assicurazione diretta sulla vita) del 10/11/1992. Tale decreto prevede, per le imprese con sede sociale in Italia, che l'accesso all'attività assicurativa sia subordinato alla concessione di un'unica autorizzazione amministrativa, rilasciata dall'ISVAP (art. 7 D. Lgs. 17/03/1995 n. 174), che consente di operare in Italia ed all'estero (all'interno ed all'esterno della U.E.), sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione di servizi . La vigilanza sulle imprese con sede sociale in Italia in relazione all'intera attività svolta sia in sede che negli altri stati della U.E., compete all'ISVAP.
L'aspetto temporale delle coperture previdenziali offerte ha posto un'enfasi particolare sulla funzione di intermediazione del risparmio nel tempo, ed in particolare, sul mantenimento del suo valore reale. Negli ultimi anni un notevole contributo alla crescita del mercato delle polizze, ormai distribuite anche tramite canale bancario (c.d. "bancassurance"), è venuto dalle "linked", caratterizzate dalla diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di una entità di riferimento. Nell'ambito delle polizze "linked", le "unit" hanno prestazioni collegate al valore di un fondo di investimento, esterno o interno all'impresa, mentre le "index" sono caratterizzate da prestazioni la cui entità è in funzione del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento, in genere offrendo un rendimento minimo garantito decorso un periodo (minimo quattro o cinque anni) predefinito.
Nota:
Appare evidente come tali prodotti siano direttamente alternativi a strumenti gestiti e distribuiti da Sgr. Ciò ha alimentato non poche polemiche, sia in merito alla possibilità di commercializzazione da parte di soggetti (gli agenti assicurativi) non necessariamente iscritti all'Albo dei Promotori finanziari che all'attribuzione all'ISVAP, anziché alla Consob, dei poteri di vigilanza. "Il Testo unico distingue chiaramente i compiti di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob in base alle funzioni attribuite alle due istituzioni (art. 5), mentre l'ambito di vigilanza dell'ISVAP è definito in base a soggetti piuttosto che a funzioni. Pur se in via di principio la disciplina dell'offerta e della sollecitazione dovrebbe riguardare tutti i prodotti finanziari, da chiunque emessi, quelli non quotati emessi (.) da assicurazioni sono esentati dalla disciplina del prospetto e da quella dell'offerta fuori sede. Si tratta molto spesso di prodotti complessi, con contenuto implicito di derivati ed esposti al rischio di manipolazioni ." Audizione del prof. Luigi Spaventa nell'ambito dell' Indagine conoscitiva sull'attuazione del Testo Unico della finanza, Roma, Camera dei Deputati, 20/03/2002.
Dott. Luigi Salvatore Picariello
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