Azioni, obbligazioni, fondi comuni d'investimento e servizi di consulenza sono scambiati ogni giorno attraverso Internet nei mercati più disparati. Le offerte provengono da autorevoli intermediari italiani o stranieri ma anche da sconosciuti, rendendo difficile distinguere le proposte serie dalle truffe. Internet annulla le distanze ed elude potenzialmente le regole nazionali di sorveglianza sui mercati finanziari. La Consob, ha adottato una comunicazione di carattere generale con la quale rende noto il proprio orientamento sul problema della promozione e del "collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento tramite Internet", per disciplinare la "promozione ed il collocamento a distanza" di servizi finanziari offerti attraverso la rete telematica. E' stato chiarito che i siti Internet e la posta elettronica sono tecniche di comunicazione a "distanza" disciplinate dal Regolamento Consob 11522/98 (artt. 71-76). Un sito, infatti, può contenere sia strumenti di interazione con l'investitore, sia documenti e messaggi con contenuto promozionale o negoziale che realizzano, di fatto, un'offerta permanente rivolta alla generalità del pubblico. La facilità dell'accesso ad un sito, il basso costo, gli strumenti di interazione, la possibilità di accesso involontario (attraverso link o motori di ricerca) rendono irrilevante, ai fini dell'applicazione di questa disciplina, l'impossibilità per il gestore di un sito di stabilire il contatto con gli investitori di propria iniziativa. Analogamente, la possibilità di utilizzare la posta elettronica per inviare documenti o messaggi a contenuto sia informativo che promozionale o negoziale e di dialogare con singoli investitori, rendono certamente l' e-mail una tecnica di comunicazione a distanza sottoposta alla disciplina del Regolamento 11522.
Per la posta elettronica, l'attività deve considerarsi svolta in Italia se il destinatario del messaggio è residente in Italia. Nel caso di attività realizzata attraverso un sito, la Consob ha escluso che essa possa considerarsi rivolta ai residenti in Italia se il sito non rende possibile agli investitori residenti in Italia di dar seguito alle promozioni o alle proposte negoziali presenti nel sito. La Commissione ha stabilito che, se ricorrono alcune circostanze che fanno ritenere le proposte d'investimento di qualche intermediario rivolte ad un pubblico italiano, allora le regole da rispettare sono quelle italiane anche se l'intermediario è domiciliato altrove. Gli elementi distintivi da considerare, anche se la lista non è esaustiva, sono:
la presenza nel sito di riferimenti a fatti e circostanze relativi all'Italia (ad esempio: andamento di indicatori economici e finanziari, imposizione fiscale, rendimenti di prodotti finanziari e servizi di investimento, etc.);
l'utilizzo della lingua italiana;
l'indicazione di prezzi e importi in lire italiane.
Quanto alle circostanze connesse, gli elementi che possono far ritenere che un sito sia rivolto a residenti in Italia, sono:
l'operatività in Italia di intermediari (o altri soggetti non abilitati) attraverso i quali è possibile dare seguito o aderire alla promozione o al collocamento;
la diffusione di informazioni in Italia, inclusa l'effettuazione di campagne informative o pubblicitarie, individualizzate o di massa, aventi oggetto analogo al contenuto del sito, con i diversi mezzi di comunicazione disponibili, siano essi classificabili o meno come tecniche di comunicazione a distanza;
la reperibilità del sito tramite motori di ricerca italiani o specializzati sull'Italia o che comunque consentano di effettuare ricerche mirate su siti che rivestano interesse per i residenti in Italia.
Infine, anche quando non ricorrano i criteri su indicati, la Consob si riserva il diritto di considerare un sito web rivolto ad investitori domestici "sulla base di una valutazione specifica", come ad esempio il numero dei residenti aderenti a proposte finanziarie per il tramite di quelle pagine telematiche. L'attribuzione di una "cittadinanza italiana" a un sito web comporta l'obbligo di rispettare tutte le normative previste in Italia a tutela degli investitori. Chi svolge attività di promozione o collocamento attraverso Internet deve essere un intermediario autorizzato, i prospetti informativi e i documenti sui rischi dello investimento devono essere resi disponibili ai risparmiatori.
L'unica possibilità di sottrarsi ai rigidi vincoli della regolamentazione italiana è legata alla presenza nel sito di avvertenze esplicite ed evidenziate che chiariscono che il contenuto del sito è diretto soltanto a residenti in stati diversi dalla Italia poiché non è conforme alla normativa vigente in Italia; e comunque, il gestore del sito effettivamente rifiuta adesioni o richieste provenienti da investitori residenti in Italia. Il Regolamento 11522 (art. 76) prescrive l'utilizzo dei promotori finanziari se la tecnica di comunicazione a distanza consente la comunicazione individualizzata e l'interazione rapida. L'obbligo viene meno se l'attività viene svolta su iniziativa dell'investitore, a meno che tale iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi personalmente indirizzati all'investitore. Secondo la Commissione, l'obbligo di utilizzo di promotori nella promozione e nel collocamento tramite un sito Internet non è configurabile in ragione delle caratteristiche tecniche dello strumento. Al contrario, in caso di utilizzo della posta elettronica, gli addetti all'interazione tra intermediario ed investitore devono essere promotori finanziari. L'intermediario non è tenuto ad utilizzare promotori per inviare: messaggi di conferma delle disposizioni impartite; documenti anche contrattuali, su richiesta dell'investitore non sollecitata dall'addetto, necessari per l'acquisto e la sottoscrizione di prodotti finanziari o per l'avvio di rapporti riguardanti la prestazione di servizi di investimento con l'intermediario stesso od altri intermediari; informazioni descrittive dell'offerente, dei servizi di investimento o dei prodotti finanziari offerti. L'addetto che non sia promotore deve sempre astenersi dall'utilizzo della posta elettronica per inviare proposte a contenuto negoziale o promozionale. Tuttavia una simile interpretazione non dissipa tutte le incertezze interpretative su quando vi sia l'obbligo di ricorrere ad un promotore finanziario. Questa regolamentazione Consob ha un impatto potenzialmente assai vasto. Tutto dipenderà dalle forze che la commissione di vigilanza riuscirà a rendere disponibili per realizzare un efficace monitoraggio della rete. I nuovi indirizzi di vigilanza "telematica" attuano i suggerimenti proposti da organismi internazionali di regolamentazione (Iosco) e già applicati da paesi in cui il fenomeno Internet è più diffuso (Usa). Proprio negli Stati Uniti la task force costituita dalla Sec (l'organo di vigilanza) è composta da diverse centinaia di funzionari.
In Italia, invece, una struttura analoga deve ancora essere creata. C'è da rilevare, inoltre, che la Consob con la suddetta comunicazione, ha confermato l'impostazione a favore di un principio, quello delle regole di vigilanza del paese del consumatore, messo recentemente in discussione dalla CEE, perché nelle proposte per la direttiva europea sul collocamento a distanza di servizi finanziari è stato infatti chiesto che le regole di condotta degli intermediari siano quelle del loro paese d'origine. Le implicazioni connesse a queste diverse impostazioni, esulano dal tema della tesi, tuttavia incideranno notevolmente nelle diverse realtà di trading on line . Le imposte sui guadagni derivanti dalle operazioni di borsa sono regolate da una recente legge. Le aliquote applicate sono due: il 27% sui capital gain di partecipazioni azionarie e qualificate superiori al 2% del capitale sociale, e il 12, 5% per le restanti operazioni. I regimi d'imposizione si possono suddividere in tre principali categorie.
1. Regime del risparmio gestito: utilizzato per i capitali investiti in fondi comuni o in gestioni patrimoniali;
2. Regime del risparmio amministrato: utile per le operazioni eseguite dagli investitori, in cui la sim o la banca che hanno gestito le operazioni relative all'intermediazione trattengono l'imposta per l'eventuale plusvalenza realizzata, consentendo agli investitori di rimanere nell'anonimato;
3. Regime ordinario: in questo caso, gli investitori deve computare le plusvalenze sulle proprie compravendite, e successivamente indicarle insieme agli altri redditi nella propria dichiarazione fiscale.
Gli ultimi due possono essere scelti dagli investitori operanti via Internet. In ogni caso si tiene conto delle minusvalenze realizzate sottraendole all'ammontare di plusvalenze totali. Per chi si appoggia a intermediari on line non italiani, la questione si complica, in quanto per costoro, l'unico regime applicabile è l'ordinario, con il risultato non indifferente della perdita dell'anonimato.
Dott. Pietro Favè
Successivo: Caratteristiche e potenzialità del Trading on Line I
Sommario: Index