Le offerte pubbliche rivolte alla generalità o ad un gruppo specifico di risparmiatori (investitori istituzionali o dipendenti) possono essere di vendita o di sottoscrizione e riguardare titoli di nuova emissione o già collocati:
Offerte pubbliche di vendita (OPV) sono proposte irrevocabili e non modificabili di cessione di titoli già emessi,
Offerta pubblica di sottoscrizione (OPS) sono proposte irrevocabili e non modificabili di cessione di titoli di nuova emissione.
E' consentito procedere a offerte miste (OPV/OPS) che combinano un aumento di capitale e una cessione da parte dei soci di una quota della loro partecipazione.
Gli scopi che l'azienda si propone di realizzare con un'offerta pubblica, possono essere molteplici:
reperire capitale fresco,
aumentare il flottante per, eventualmente, chiedere la quotazione,
diffondere la partecipazione senza provocare effetti depressivi sui corsi di borsa.
Il soggetto proponente, oltre ad avvertire la CONSOB, presentare i documenti richiesti e adempiere ad obblighi di pubblicità ( pubblicazione della notizia su un quotidiano nazionale), deve predisporre e depositare un prospetto informativo contenente informazioni sull'emittente (tipo di attività, assetto proprietario, organi sociali, situazione patrimoniale , finanziaria e reddituale ec.), il tipo di titolo oggetto dell'offerta e sulla sollecitazione ( soggetti collocatori, ecc.) ¹
Le offerte pubbliche di acquisto (OPA ) ² consistono in proposte rivolte alla generalità degli azionisti, da chi vuole acquistare ad un prezzo determinato, una quota o la totalità dei titoli dell'azienda. La proposta può essere volontaria o imposta dalla legge, regolata in contanti o scambiando titoli, può essere amichevole ( concordata con il management della società obiettivo) od ostile.
L'offerta identica per ogni possibile venditore, è irrevocabile ma può essere soggetta a condizioni di efficacia (il raggiungimento di una percentuale minima , ecc.), ha un periodo di validità ³ durante il quale possono essere lanciate offerte concorrenti e sono consentiti rilanci migliorativi.
L'OPA volontaria
Esempio
La società A lancia un'OPA sulla società B alle seguenti condizioni :
acquisto di azioni ordinarie in contante al prezzo di X eu,
1 obbligazione della società A per ogni azione della società B,
e azioni della società A per ogni 5 azioni della società B.
L'offerta è sottoposta ad alcune condizioni:
adesioni all'offerta superiori al 67% del capitale ordinario della società B,
cessione da parte della società A di alcune partecipazioni,
assenza di provvedimenti presi dalla società B e dalla controllata C in contrasto con l'OPA e i suoi obiettivi.
La società oggetto di OPA può difendersi dall'attacco ( OPA ostile) in vari modi:
chiamando in soccorso "un cavaliere bianco" ( White Knight) che propone un'offerta concorrente,
aumentando il costo dell'OPA con opportune operazioni ( conversione delle azioni con voto limitato in azioni con diritto di voto pieno, aumento di capitale, acquisti di azioni proprie per sostenere la quotazione, operazioni di concambio a condizioni convenienti ecc.)
la cessione di attività per ridurre l'interesse dello "scalatore".
Il management della società bersaglio è comunque soggetto alla cosiddetta " passivity rule "( per le sole società quotate): le azioni di difesa possono essere intraprese se autorizzate dall'assemblea (ordinaria o straordinaria a seconda della natura del provvedimento) che decide con il voto favorevole di almeno il 30% del capitale sociale. La norma prevista dall'art.104 del TUIF non è posta a difesa della società aggredita, ma dei soci della stessa che possono essere interessati dall'OPA e non desiderano che essa venga scoraggiata.
La società B si difende dall'OPA ostile della società A
La società B articola un pacchetto di misure per difendersi dall'attacco della società A:
conversione delle azioni di risparmio della società B in azione ordinarie della stessa società,
acquisto di azioni proprie, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale della società B finanziato da un debito ,
aumento di capitale della società B e offerta pubblica di scambio delle nuove azioni con il flottante di azioni ordinarie e di risparmio della società C controllata dalla società A
La prima e la terza misura hanno lo scopo di aumentare il numero delle azioni che l'aggressore deve acquistare. La seconda mira da aumentare la quotazione dell'azione e quindi, ad accrescere il costo dell'OPA.
Le OPA sono volontarie od obbligatorie; le obbligatorie di tipo totalitario, scattano se si detiene una partecipazione, acquisita a titolo oneroso, oltre il limite del 30 % del capitale sociale.
E' importante sottolineare che il limite del 30% include " gli acquisti di concerto" (le acquisizioni di soggetti diversi ma fatte di comune accordo) e quelli "indiretti" (il possesso di una quota significativa di azioni di una società controllante)( "OPA a cascata").
OPA obbligatoria per "acquisto di concerto"
Esempio
Situazione iniziale
La società A ha una quota della società B ed entrambe partecipano alla società C.
La società D ha una quota ed è partecipata dalla società A.
Situazione successiva
La società D acquista a condizioni particolari ( con un premio elevato rispetto al prezzo di mercato) la quota posseduta dalla società B nella società C. La quota è inferiore al 30% del nominale della società C
La somma delle partecipazioni nella società C possedute dalla società A e D supera il limite del 30%.
La CONSOB rileva l'ipotesi di "acquisto di concerto" e impone l'OPA solidale (società A e C) obbligatoria.
L'OPA obbligatoria è residuale se la partecipazione è superiore al 90 % del totale. L'offerta riguarda la totalità dei titoli con diritto di voto ed è fatta al prezzo stabilito dalla CONSOB. L'OPA obbligatoria può essere evitata se entro 4 mesi, viene ripristinato il flottante necessario a garantire la regolarità degli scambi. All'OPA residuale segue la cancellazione del titolo dalla quotazione in borsa. Il fine dell'OPA è evidente: eliminare dal mercato le azioni con un secondario troppo sottile.
¹ Il prospetto informativo non è obbligatorio nel caso di offerta a soggetti "esperti" quali gli investitori istituzionali, quando il numero dei soggetti destinatari è inferiore a 200, quando i prodotti finanziari hanno un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro quando l'offerta è rivolta a dirigenti ,amministratori, sindaci della società, a chi controlla o e controllato dall'offerente.
² Testo Unico della Finanza (TUIF)
³ Il tempo di validità va da 15 a 40 giorni.
Prof. F. Caparrelli
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