L'azione è l'unità minima in cui si suddivide il capitale sociale. Le azioni sono titoli di partecipazione e attribuiscono al titolare la qualifica di socio. Netta è la differenza tra azioni e i titoli di debito.
Il possesso di un' azione attribuisce lo status di socio mentre il possesso di un titolo di debito attribuisce la qualifica di creditore.
Le azioni hanno una remunerazione eventuale ( il dividendo) legato ai risultati aziendali e alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. I titoli di debito hanno una remunerazione periodica (eccetto gli zc) fissa o variabile.
Le azioni, a differenza dei titoli di debito, non hanno una scadenza prefissata.
Le azioni non possono essere emesse per una somma inferiore al valore nominale (art.2346 C.C.). Spesso i titoli di debito ( salvo le convertibili) sono collocati ad un prezzo inferiore al nominale.
Le azioni sono titoli nominativi (salvo le azioni di risparmio), i titoli di debito sono al portatore.
Il possesso di un titolo azionario attribuisce al titolare una serie di diritti economici, di partecipazione, di informativa e di controllo. Rientrano nella prima categoria:
Il diritto al dividendo nell'ipotesi di distribuzione degli utili (art. 2350 C.C.),
Il diritto al riparto del capitale in sede li liquidazione della società (art.2448 e seg. C.C),
Il diritto di opzione e di assegnazione nelle operazioni di aumento di capitale a pagamento e gratuite (art.2441 C.C.),
Il diritto di recesso nei casi stabiliti dalla legge (art.2437 C.C.)
Rientrano tra i diritti di partecipazione:
Il diritto di voto (ogni azione ha diritto ad un voto) che può essere limitato o abrogato in caso di azioni che concedono privilegi di natura economica (art.2351 C.C.),
Il diritto di partecipazione alle assemblee (2370 C.C.), di richiesta di convocazione (art.2367), di impugnativa delle delibere (art.2377 C.C)
Con riferimento ai diritti di informativa e di controllo, il socio può:
prendere visione dei libri sociali (art.2422 C.C.), del progetto di bilancio e della relazione di amministratori e sindaci nei 15 giorni che precedono l'assemblea (art.2429 C.C.)
denunciare al collegio sindacale fatti ritenuti censurabili (art.2408 C.C.) e al tribunale gravi irregolarità commesse da amministratori e sindaci (art. 2409 C.C.).
A fronte dei diritti elencati , il socio ha l'obbligo di astenersi dal votare nelle delibere in cui ha , per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società (art.2373 C.C.).
Le azioni hanno un uguale valore e attribuiscono gli stessi diritti, tuttavia l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di azioni con diritti diversi. A tale riguardo, il codice civile disciplina le azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio.
Le azioni ordinarie hanno il diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie, sono nominative, hanno diritto al dividendo e al rimborso del capitale in caso di liquidazione dopo le azioni con privilegi di natura patrimoniale (azioni privilegiate e di risparmio); le azioni beneficiano degli altri diritti economici (il diritto di opzione), di partecipazione e di controllo sopra illustrati.
Le azioni privilegiate sono nominative e possono godere, rispetto alle ordinarie, di una maggiore partecipazione agli utili (l'entità del privilegio è determinato dalla società e indicato nello statuto) oltre che del diritto di prelazione nel rimborso del capitale ( fatti salvi i diritti delle risparmio).
Il vantaggio sul dividendo e il diritto di prelazione comportano, in genere, un sacrificio in termini di partecipazione alle decisioni della società.
Le privilegio possono essere (ma non necessariamente devono) a voto limitato: l'atto costitutivo può stabilire che il diritto spetti nelle sole assemblee straordinarie, fatto salvo il diritto di impugnativa delle delibere delle assemblee ordinarie (art.2351 C.C.).
Le privilegio, in concorso con le altre azioni a voto limitato, non possono superare il 50% del capitale sociale; la ratio della norma è di associare potere di comando e capitale che si investe in proprio: il diritto di nominare amministratori e sindaci compete a chi rischia il proprio capitale.
Ai titolari delle azioni privilegiate competono il diritto di opzione e di recesso, oltre che i diritti di impugnativa e di convocazione, di informativa e di controllo.
Le azioni di risparmio godono di privilegi di natura patrimoniale (nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale), ma sono prive del diritto di voto, conservano i diritti d'impugnativa e di convocazione, di informativa e di controllo. L'atto costitutivo stabilisce con la massima libertà il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio.
Le risparmio sono emesse solo da società quotate in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea e possono essere nominative o al portatore. Il diritto di opzione è garantito e compete anche sulle azioni di altra categoria (ordinarie, privilegiate), se l'aumento di capitale non riguarda le risparmio.
I possessori di risparmio hanno la facoltà di riunirsi in assemblea che delibera su argomenti di interesse comune e nomina un rappresentante della categoria che ha diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee societarie.
Le azioni di risparmio in circolazione, con le altre azioni a voto limitato, non possono superare il limite del 50% del valore nominale del capitale sociale.
Le azioni sono liberamente trasferibili, salvo l'esistenza di clausole limitative come la clausola di gradimento ยน. La clausola non può esistere per i titoli che vogliono quotarsi in borsa.
In seguito al DL. 213/1998, le azioni quotate o di ampia diffusione sono state dematerializzate ( non sono più rappresentate da titoli di credito) La mancanza del requisito della "materialità" ha innovato rispetto al precedente regime di circolazione del titolo. L'intero processo è gestito dalla Monte Titoli che apre un conto per ciascun emittente e per ciascun intermediario che sottoscrive e negozia per conto proprio o della clientela.
La circolazione avviene con semplici registrazioni contabili senza spostamento materiale dei documenti. Se ad esempio, il signor X , cliente della Banca A, vende titoli alfa al signor Y, cliente della Banca B, la Monte Titoli accredita e addebita rispettivamente il conto degli intermediari A e B che allora volta, addebiteranno e accrediteranno nella propria contabilità, la posizione del cliente in titoli e denaro.
¹ La clausola di gradimento condizione l'esercizio dei diritti di socio ( non la qualifica di socio) al gradimento espresso dal consiglio di amministrazione.
Prof. F. Caparrelli
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