La distribuzione di quote di fondi può avvenire esclusivamente ad opera di soggetti qualificati e autorizzati a svolgere il servizio di collocamento di strumenti finanziari. Questi soggetti possono essere, oltre alla stessa società di gestione, società di intermediazione mobiliare (sim) e banche.
I soggetti collocatori raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede e dipendenze (ad esempio gli sportelli bancari) o, eventualmente, anche fuori sede . In quest'ultimo caso essi devono necessariamente avvalersi di promotori finanziari.
L'acquisto dei fondi può anche avvenire attraverso le cosiddette tecniche di comunicazione a distanza . In questo caso l'acquisto ha luogo senza la contestuale presenza "fisica" di acquirente e venditore.
Le tecniche di comunicazione a distanza più diffuse sono costituite da internet e dai servizi telefonici . Questi ultimi, però, non possono, ad oggi, essere utilizzati per la prima sottoscrizione, ma solo per le operazioni successive.
Nel caso di acquisto fuori sede o via internet , l'efficacia del contratto rimane sospesa per sette giorni a partire dalla data di sottoscrizione. Entro i sette giorni l'investitore può, quindi, comunicare per iscritto il proprio "ripensamento" senza alcun tipo di spesa.
Va ricordato che la facoltà di "ripensamento" non si applica alle sottoscrizioni di fondi successive alla prima nonchè alle operazioni di passaggio tra fondi diversi, purchè appartenenti allo stesso "sistema" (c.d. switch).
Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa
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