E' necessario ricordare che l'importo versato al momento dell'acquisto del fondo è al lordo dei costi di sottoscrizione eventualmente previsti. Quindi, non l'intero ammontare versato viene effettivamente investito: parte di esso serve a remunerare l'attività dei collocatori e coprire le spese di sottoscrizione.
Esempio :
Vediamo come incidono i costi di sottoscrizione sull'importo versato. Immaginiamo una commissione di sottoscrizione del 3,5% e 15 Euro di diritti fissi per ogni sottoscrizione. Se abbiamo versato in un'unica soluzione 50.000 Euro, verranno effettivamente investiti solo 48.235 Euro.
L'importo versato, al netto delle eventuali commissioni, viene utilizzato per acquistare le quote del fondo. Il numero delle quote acquistate deriva, quindi, dall'importo investito diviso il valore della quota del fondo. Ma qual è il valore che si prende a riferimento? Rispondere a questa domanda non è irrilevante, considerato che questo valore varia quotidianamente e, specialmente nei momenti di "turbolenza" sui mercati, non è affatto indifferente prendere a riferimento il valore di un giorno piuttosto che quello di un altro.
I soggetti collocatori devono trasmettere la domanda di sottoscrizione ed eventualmente i mezzi di pagamento entro e non oltre il giorno successivo a quello della sottoscrizione. Il mezzo di trasmissione di questa documentazione non è imposto per legge ma è a discrezione dei vari soggetti e contribuisce a determinare il livello qualitativo della prestazione offerta al cliente. Un collocatore che usi la posta ordinaria, infatti, non consentirà al sottoscrittore di operare tempestivamente.
Al contrario, i collocatori che utilizzano corrieri o, meglio, collegamenti telematici che consentono comunicazioni in tempo reale, consentono ai propri clienti di ridurre significativamente i tempi per operare in fondi. E' quindi importante informarsi sulle procedure adottate, che potrebbero fare la differenza fra un collocatore e gli altri.
Conoscere la procedura di valorizzazione delle quote sottoscritte è, quindi, importante. Non a caso molte controversie fra risparmiatori e società hanno ad oggetto proprio questa fase. È una procedura articolata, che viene descritta nel prospetto e disciplinata nel regolamento di gestione. Vediamola insieme.
Al momento della sottoscrizione il risparmiatore sottoscrive un modulo e lo consegna al soggetto collocatore insieme ad un mezzo di pagamento : il modulo attesta la sua volontà di sottoscrivere ed il mezzo di pagamento fornisce il denaro necessario.
La sgr, ovviamente, potrà valorizzare le quote solo una volta che abbia notizia certa della volontà di sottoscrivere. Deve quindi avere ricevuto il modulo dal soggetto collocatore (o, comunque, un estratto telematico dello stesso) con tutte le indicazioni fornite dal risparmiatore.
Ma non è sufficiente: contestualmente all'emissione di quote del fondo è necessario che, nel patrimonio del fondo stesso, entri il relativo controvalore. A questo fine, il mezzo di pagamento deve essere versato nel conto corrente del fondo ed avere maturato i giorni di valuta (giorni indicati nel modulo di sottoscrizione). Solo a questo punto l'importo versato fa parte del patrimonio del fondo e può essere utilizzato dal gestore per acquistare titoli.
Nel momento in cui entrambe queste condizioni (notizia certa e valuta del mezzo di pagamento) risultano soddisfatte l'investimento potrà essere valorizzato, al valore che la quota avrà in quel giorno.
Esiste però un'eccezione, di cui abbiamo già parlato: è l'acquisto effettuato fuori sede o via internet . Ricordiamo, infatti, che a queste operazioni si applica una sospensiva di sette giorni per l'eventuale ripensamento da parte dell'investitore.
E' ovvio che la valorizzazione dell'investimento non potrà per tali ipotesi avvenire prima dei sette giorni.
Esempio :
proviamo ad esemplificare la procedura standard di valorizzazione dell'investimento in fondi.Supponiamo di aver sottoscritto il fondo Zeta il giorno x direttamente presso lo sportello della banca collocatrice, pagando l'importo investito con assegno bancario emesso su piazza per il quale è prevista una valuta di 2 giorni lavorativi.
La banca deve trasmettere la documentazione ricevuta entro un giorno lavorativo dalla sottoscrizione, quindi nel giorno x + 1. Supponiamo che utilizzi un corriere che faccia pervenire il tutto alla sgr in un giorno. Nel giorno x+2 la sgr, ricevuto modulo ed assegno, verserà quest'ultimo sul conto corrente del fondo. Da questo giorno decorreranno i 2 giorni di valuta che renderanno disponibile l'assegno per il giorno x+4. Ebbene, il nostro investimento verrà valorizzato al valore della quota del giorno x+4 (lavorativi). Come vedremo, questo valore sarà quello pubblicato sui giornali il giorno x+6.
Se, poi, il nostro investimento è stato fatto fuori sede, esso verrà valorizzato non prima di x+7 (di cui almeno 4 lavorativi, per soddisfare anche il requisito dei giorni di valuta).
Per ogni sottoscrizione, comunque, la sgr, entro sette giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dell'investimento, invia al sottoscrittore una lettera di conferma contenente il numero delle quote attribuite e gli estremi dell'operazione effettuata, come la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento e la valuta ad esso riconosciuta. Da questo documento è possibile controllare il rispetto della procedura di valorizzazione dell'investimento.
Nel caso in cui la sottoscrizione sia stata effettuata tramite PAC , la lettera di conferma viene inviata all'atto del primo versamento e, nel prosieguo del rapporto, con cadenza di norma trimestrale per riassumere i versamenti effettuati nel trimestre.
Nel caso di sottoscrizione di fondi armonizzati esteri le procedure di valorizzazione, di norma, seguono un meccanismo analogo. Bisogna però tenere presente che in questo caso esiste un ulteriore soggetto che si interpone fra società di gestione e collocatore: la banca corrispondente .
Questa ha la funzione di accentrare tutte le operazioni di sottoscrizione e rimborso, anche al fine di adempiere alla funzione di sostituto di imposta che le è attribuita dall'ordinamento. Questa circostanza impone un passaggio ulteriore nella procedura di sottoscrizione che può comportare un aggravio dei tempi necessari. In ogni caso, all'interno del documento integrativo (che fa parte del prospetto informativo) è riportata nel dettaglio la procedura e la relativa tempistica.
Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa
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