L'ordinamento ha previsto varie tipologie di fondi. E' quindi necessario individuare dei criteri di suddivisione per mettere ordine nell'insieme di prodotti presenti sul mercato.
Un primo criterio è costituito dalla struttura , che distingue i fondi aperti da quelli chiusi ed i fondi dalle sicav.
La particolare struttura dei fondi aperti consente di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in ogni momento. Il loro patrimonio, infatti, non è fissato in un ammontare predefinito, ma può continuamente variare, in aumento per le nuove sottoscrizione o in diminuzione per i rimborsi (oltre che, ovviamente, aumentare o diminuire in relazione al variare del valore dei titoli in portafoglio).
Quelli chiusi hanno invece un patrimonio predefinito, che non può variare a seguito di nuove sottoscrizione e rimborsi e che è suddiviso in un numero predeterminato di quote. Le quote, quindi, possono essere sottoscritte, nei limiti della disponibilità, solo durante la fase di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, ed il rimborso avviene di norma solo alla scadenza. E' comunque possibile acquistarle o venderle in borsa nel caso siano ammesse a quotazione.
La diversa struttura è funzionale alle diverse politiche di investimento .
Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate). In questi casi, infatti, è necessario che il gestore possa fare affidamento sulla stabilità del patrimonio del fondo per un certo periodo di tempo, stabilità che potrebbe essere pregiudicata da un'ondata di rimborsi. I fondi aperti , invece, investono generalmente in azioni, obbligazioni e altri strumenti quotati che possono essere, in qualsiasi momento, negoziati sul mercato. Per questa ragione, i fondi aperti non necessitano di un patrimonio particolarmente stabile, in quanto eventuali esigenze di liquidità possono essere fronteggiate vendendo i titoli in portafoglio. Alla categoria dei fondi aperti appartengono anche i "fondi di fondi", che investono prevalentemente in quote di altri fondi.
Sempre in relazione alla struttura, si distinguono poi i fondi comuni di investimento e le sicav . In teoria, la differenza è netta, perchè il fondo comune è un patrimonio a sè stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito da uno specifico tipo di società (società di gestione del risparmio - sgr). La sicav, invece, è una vera e propria società di cui i sottoscrittori sono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto).
In pratica, assolvono entrambi alla stessa funzione economica : gestire collettivamente le somme affidate dai risparmiatori. Per cui, se non diversamente specificato, nel prosieguo con il termine "fondo" ci riferiamo anche alle "sicav".
Un secondo criterio di suddivisione per i prodotti offerti nel nostro paese è costituito dall' origine dei fondi: esistono, quindi, fondi di diritto italiano e di diritto estero, costituiti in paesi stranieri ed offerti in Italia.
Un ultimo criterio, che fa leva sulla conformità alla normativa comunitaria , consente di individuare i cosiddetti fondi " armonizzati ". Sono fondi e sicav di tipo aperto, costituiti nei paesi dell'Unione europea, che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Il termine "armonizzati" deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni, previsti a livello comunitario (direttiva n. 85/611/CEE) e recepiti nelle legislazioni nazionali, volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, sostanzialmente attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la predisposizione di una serie di controlli.
Nel disegno tracciato dalle norme comunitarie, quindi, i fondi "armonizzati", a prescindere dal paese di origine, devono avere caratteristiche simili e, pertanto, poter essere agevolmente commercializzati nei paesi dell'Unione. La realtà, a volte, presenta sfumature diverse, in quanto i paesi membri potrebbero aver recepito le norme della direttiva in maniera non perfettamente identica.
Inoltre, si deve sottolineare che la vigilanza su questi strumenti è affidata alle autorità del paese di origine (ad esempio, un fondo lussemburghese sarà vigilato dall'autorità del Lussemburgo, anche se offerto in Italia). Alle autorità italiane spetta esclusivamente la vigilanza sulle modalità di commercializzazione nel nostro paese.
Gli "armonizzati" sono di gran lunga i fondi più diffusi sul nostro mercato. Per questa ragione, come già detto nell'Introduzione, i fondi armonizzati costituiscono l'oggetto principale della presente iniziativa.
Commissione Nazionale Per Le Società e La Borsa
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