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Tendenze evolutive e problemi nel campo del risparmio gestito indotti dall' utilizzo di internet

1.4. Rete dei promotori finanziari quale fondamento delle banche tradizionali.

La distribuzione di quote di fondi può avvenire esclusivamente ad opera di soggetti qualificati e autorizzati a svolgere il servizio di collocamento di strumenti finanziari. Questi soggetti possono essere, oltre alla stessa società di gestione (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM) e banche.
I soggetti collocatori raccolgono le sottoscrizioni presso la propria sede e  dipendenze (ad esempio gli sportelli bancari) o, eventualmente, anche fuori sede.

In  quest’ultimo caso essi devono necessariamente avvalersi di promotori finanziari che rappresentano l'asse portante della struttura.
Infatti il promotore finanziario è l’unico operatore dell’industria del risparmio gestito autorizzato ad incontrare i risparmiatori al di fuori della sede di una banca, di una SIM o di una SGR e ad offrire loro strumenti finanziari e servizi di investimento. Per svolgere la professione è necessario iscriversi all’Albo nazionale dei promotori finanziari istituito presso la Consob. Non solo: per mantenere questo status è necessario rispettare regole di comportamento severe, studiate in modo da garantire la massima affidabilità al risparmiatore.

Il promotore finanziario che esercita l’attività per conto di una società consiglia, suggerisce, assiste i suoi clienti: presta quella che viene definita “consulenza finalizzata al collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento”. È libero di definire l’architettura finanziaria, l’asset allocation più indicata rispetto alla situazione economica del cliente, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio. Ma nella fase successiva è vincolato a proporre al risparmiatore la soluzione di investimento migliore tra i prodotti distribuiti dalla propria società. In questo caso, il compenso per le sue prestazioni professionali viene riconosciuto e pagato, in forma di provvigioni, dalla società (mai dal cliente).

Il promotore finanziario non legato ad alcun intermediario può anche esercitare l’attività di consulenza cosiddetta "pura" oppure "oggettivizzata": definire un’asset allocation e suggerire quindi al cliente il prodotto o il mix di prodotti più adatti tra tutti quelli offerti sul mercato, sulla base di uno specifico contratto di consulenza. In questo caso il suo compenso è in forma di onorario e viene pagato direttamente dal cliente.
Definiti i caratteri della consulenza che può essere legittimamente prestata, resta da chiarire quale sia la linea di confine tra consulenza lecita e la "gestione impropria" preclusa ai soggetti che non siano intermediari autorizzati ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del TUF, che prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e quella della multa da quattro a venti milioni a chi, senza esservi abilitato: svolga servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio; offra fuori sede strumenti finanziari o servizi di investimento.

In linea generale, è utile ricordare che l'investitore, nei cui confronti viene svolta l'attività di consulenza, intrattiene con un intermediario autorizzato un rapporto contrattuale in forza del quale può impartire ordini di compravendita degli strumenti e/o dei prodotti finanziari consigliati. Pertanto, l'ordine di investimento o di disinvestimento e/o di trasferimento da un investimento ad un altro (cd. switch) deve necessariamente provenire dall'investitore-cliente e deve risultare da atto scritto. Il che conferma la necessità che l'operazione sia ordinata direttamente dal cliente.

Altra ipotesi è, invece, quella della gestione individuale di patrimoni. La CONSOB nella citata COM n. DI/99023323 del 26/3/1999 in cui si ribadisce quanto già contenuto nella COM n. BOR/RM/94005134 del 23 maggio 1994, con grande chiarezza espositiva ha precisato che "l'obbligo di gestire comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni, elemento quest'ultimo che è assente nella prestazione del servizio di consulenza".  Pertanto, la gestione ha come aspetto qualificante il fatto che, anche se il cliente interviene impartendo singole e specifiche disposizioni di investimenti, l'ordine viene comunque dato dal gestore.

Nella gestione non vi è solo l'esistenza di poteri discrezionali rispetto alla movimentazione delle consistenze patrimoniali del cliente quanto, piuttosto, la finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile all'attività di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari.
E' dunque il gestore che, per conto del cliente, nel cui patrimonio fa poi confluire i titoli o il denaro, compie l'atto giuridico di sottoscrivere il contratto di investimento in prodotti finanziari con la società prodotto ovvero di trasmettere l'ordine all'intermediario-negoziatore di acquisto o di vendita degli strumenti finanziari.
Si deduce quindi con certezza che non si ravvisa l'ipotesi di "gestione di patrimoni individuale", neppure surrettizia, ogni volta che l'ordine viene impartito dal cliente.

La figura del promotore finanziario nacque con la legge n. 1 del gennaio 1991 (insieme a quella delle SIM) che sostituì, nella promozione e nel collocamento dei valori mobiliari, quella dell’agente di cambio e del remisier (antenati storici del promotore finanziario).
Figura introdotta per creare per gli investimenti in OICR un canale distributivo alternativo agli sportelli, oggi rappresenta la rete tradizionale di una banca. Attualmente è il regolamento Consob n.11522/1998 attuativo del d.lg n.58/1998 a specificarne i tratti distintivi.
Compito del p.f. è quello in generale di stabilire e mantenere il contatto con il cliente, ed in particolare di raccogliere le notizie sul patrimonio dell'investitore, individuarne le aspettative, proporre il tipo di investimento più adatto. Inoltre assiste il cliente nei rapporti con l'intermediario (assistenza nella compilazione e nella comprensione dei contratti, nella lettura dei rendiconti, nella eventuale presentazione di reclami).
Il promotore deve rispettare le regole di comportamento previste, la disciplina sulla privacy, sul conflitto d’interessi e risulta responsabile in solido con l’intermediario se opera in regime monomandatario però non è titolare dei rapporti della clientela da attribuirsi all’intermediario per il quale opera.

In particolare circa le regole sui conflitti d’interesse il decreto n 58/1998 riprendendo quanto disposto dal c.d. decreto EuroSim del 1996 ipotizza nel delineare regole di comportamento tre tipologie di conflitto: da rapporti di gruppo (nel caso in cui promuova prodotti per due società appartenenti allo stesso gruppo), da polifunzionalità (ossia quella paradigmatica dovuta alla possibilità che lo stesso soggetto occupi posizione di promotore di fondi e di GPF ) e da rapporti di affari (che si sostanzia nel caso di retrocessioni di commissioni).
Occorre ricordare che in nessun caso il  versamento dell’importo da investire può essere fatto per contanti nelle mani di promotori finanziari. Il cliente può consegnare al promotore solo ordini di bonifico ed assegni bancari o circolari “non trasferibili” intestati o girati alla società per cui opera il promotore (o alla società di gestione).

L'abitudine di considerare l'impiegato di banca qualificato a dare consigli sulla scelta di strumenti finanziari e sulla tempistica di negoziazione, ha instaurato una distorsione nell'individuazione delle figure del gestore, del promotore, e dell'impiegato ai titoli, confondendole.
L'impiegato di banca non ha le stesse qualifiche del promotore finanziario: infatti non è un promotore (se non ha le necessarie credenziali di legge), non è un gestore e non è un consulente indipendente[1].

In pratica però le sue mansioni sono più o meno quelle del promotore, mentre la sua responsabilità, nei confronti del cliente è praticamente inesistente. Niente abilitazione, niente codice deontologico, niente albo, niente controllo Consob.
Questo genera una inevitabile maggior discrezionalità: nessun limite all'attività di consulenza, mano libera sul collocamento dei prodotti della banca, senza quasi nessun conflitto di competenza.

Operare tramite la rete di promotori, ossatura del sistema bancario tradizionale, rappresenta comunque il primo passo verso la collocazione al di fuori dello sportello delle operazioni bancarie dunque può rappresentare una prima sperimentazione di canale alternativo allo sportello preparando all’implementazione di un canale ancora diverso come quello dell’Internet banking di cui ci si occupa nel prossimo capitolo.                                                                                                                                                       

[1] Il consulente, a differenza del promotore finanziario, non ha una figura così chiaramente e rigidamente delineata dalla norma. E' un professionista, che si dichiara esperto sotto la propria responsabilità e indipendente, almeno formalmente, da qualsiasi intermediario. La sua attività è svolta nei confronti unicamente del cliente e viene retribuito direttamente dallo stesso, secondo gli accordi di un contratto personalizzato. Il cliente avrà l'onere di provvedere a mettere in pratica, nei tempi e nei modi suggeriti, i consigli ricevuti. In ambito europeo si sta cercando di istituzionalizzare questa figura professionale con una certificazione. Nello stesso tempo, le associazioni di promotore finanziario avanzano con sempre maggior forza la richiesta di poter esercitare il servizio di consulenza, oggi a loro vietato, in uno spazio operativo che cancelli i limiti del monomandato esistente.
      
Dott.ssa Maria Michela Lucignano

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