I fondi comuni d’investimento sono una cassa collettiva costituita dalle somme versate dai sottoscrittori del fondo. L’investimento di ciascun sottoscrittore confluisce in un unico patrimonio che viene investito in valori mobiliari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato,…) da società di gestione del risparmio (SGR). La partecipazione al fondo comune avviene tramite l’acquisto ad un determinato prezzo delle cosiddette “quote di partecipazione al fondo”: il sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio del fondo, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede.
Simili ai fondi nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono società di investimento a capitale variabile, dotate, di personalità giuridica propria il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote.
La gestione del patrimonio del fondo è affidata ad un gestore ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della Società di Gestione.
Il gestore investe il patrimonio del fondo in un'ampia gamma di titoli (azioni e obbligazioni di diverse emittenti, titoli di stato, strumenti derivati, etc.). Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide che fanno parte del fondo sono custoditi da una Banca depositaria che accerta la legittimità e la correttezza delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei proventi dei fondi.
A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso/uscita dai fondi si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, tra le quali:
I fondi comuni possono essere sottoscritti presso gli sportelli bancari o le sedi legali della SGR promotrice del fondo, ma anche tramite promotori finanziari autorizzati.
L’acquisto delle quote può avvenire con diverse modalità: versamento in unica soluzione (PIC) per investimenti “una tantum”, e piani di accumulo (PAC) per chi vuole investire poco alla volta.
Con il versamento in unica soluzione (PIC): l’acquisto di quote avviene, appunto, in unica soluzione tramite una sola operazione. L’ammontare investito deve essere almeno pari al minimo richiesto dal regolamento di gestione e indicato nel prospetto informativo. Su tale versamento può essere prevista una commissione di sottoscrizione dell’ordine 5 % del capitale versato.
Con il piano di accumulo (PAC): il sottoscrittore ripartisce nel tempo l’investimento attraverso una serie di versamenti periodici di importo fisso o variabile a scelta del cliente il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo ed un massimo prestabiliti (il primo, normalmente, è di importo maggiore).
Il piano di accumulo può essere sospeso o estinto in qualsiasi momento.
Tuttavia, l’estinzione anticipata del piano di accumulo comporta spesso un’incidenza maggiore degli oneri di sottoscrizione rispetto all’ammontare investito. Ciò a ragione delle particolari modalità utilizzate per il calcolo degli oneri di sottoscrizione nei PAC.
Il piano di accumulo è uno strumento interessante in quanto consente, pianificando gli investimenti in relazione alle disponibilità finanziarie ed agli obiettivi, di costituire gradualmente un capitale. È utile alla clientela più giovane e a chi non possiede grandi disponibilità liquide. Consente, inoltre, di ridurre i rischi legati alla scelta del momento dell’investimento: investendo una prefissata somma di denaro nello stesso fondo ad intervalli regolari il PAC permette, tendenzialmente, di neutralizzare nel tempo gli andamenti del mercato di riferimento. Pertanto, può capitare che l’acquisto avvenga in momenti in cui il mercato è “alto” (e, quindi, teoricamente sfavorevole), ma anche che avvenga in fasi di ribasso (momento invece favorevole). Ovviamente l’investimento tramite PAC non garantisce profitti né può proteggere contro eventuali andamenti negativi del mercato.
La sottoscrizione di un fondo può essere offerta in abbinamento ad altri prodotti (come ad es. polizze assicurative). La sottoscrizione dell’eventuale contratto collaterale abbinato costituisce un atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote. L’abbinamento, inoltre, non può comportare oneri o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del fondo.
Alcuni collocatori bancari offrono, poi, in abbinamento con la sottoscrizione di determinati fondi, un particolare servizio denominato “conto di liquidità”. Con questo servizio si realizza un collegamento tra un fondo ed un conto corrente in ragione di un mandato – rilasciato dal sottoscrittore ad una banca – ad investire le somme eccedenti le proprie esigenze di liquidità sul conto in quote di un fondo.
In genere la durata dei PAC varia dai 5 ai 10 anni. Su ogni versamento successivo può essere prevista una commissione dell’ordine del 2% di quanto versato.
Infine relativamente ai costi che il cliente deve sostenere per il servizio di gestione, sono individuate due categorie: quelli direttamente a carico del cliente e quelli a carico del patrimonio del fondo (indirettamente sostenuti dal cliente).
Quanto ai primi occorre innanzi tutto sottolineare che non tutti i fondi prevedono questo tipo di costi. Esistono infatti i cosiddetti “no load” che hanno solo oneri a carico del fondo (normalmente più elevati di quelli previsti per gli altri fondi). Di norma, tuttavia, sono previsti. Essi possono assumere varie forme, in ragione, sia del diverso assetto commerciale adottato per l’offerta del prodotto, sia delle diverse necessità del sottoscrittore. Si distinguono in:
- Commissioni di sottoscrizione (o di entrata ) che sono pagate al momento dell’acquisto e possono essere di ammontare fisso o, più frequentemente, variabile. In tal caso sono in genere indicate in percentuale e variano secondo un meccanismo a scaglioni che fa sì che decrescano progressivamente al crescere della somma investita. Di solito sono maggiori per prodotti azionari e specializzati.
Nei piani di accumulo è calcolata sul valore nominale e di norma circa il 30% della commissione totale è dovuta alla sottoscrizione. La restante parte è ripartita sugli altri versamenti. Così l’interruzione anticipata comporta maggiore incidenza percentuale delle commissioni fino ad allora pagate.
- Commissioni di switch, dovute in caso di passaggio da un fondo ad un altro all’interno di una famiglia di fondi gestita dalla stessa società (detta “sistema di fondi”). In genere sono di ammontare inferiore a quelle di entrata. Inoltre, spesso è previsto un numero di operazioni di switch gratuite.
- Commissioni di uscita, pagate quando si chiede il rimborso delle quote, e per questo definite anche “commissioni di vendita differita”. Sono spesso proposte in luogo delle commissioni di sottoscrizione e solo per l’ipotesi in cui si disinvesta prima di un determinato periodo. All’interno di questo periodo solitamente decrescono all’aumentare degli anni di permanenza nel fondo, fino ad azzerarsi.
Alcuni fondi consentono di scegliere fra l’applicazione delle commissioni di sottoscrizione o delle commissioni di uscita.
- Diritti fissi: ammontare fisso prelevato direttamente dal fondo (oltre alle commissioni previste) per ogni operazione, incluso il caso di operazioni di passaggio tra fondi. Un ulteriore importo fisso che la SGR trattiene se il sottoscrittore chiede la consegna del certificato fisico rappresentativo delle quote.
Quanto ai costi a carico del fondo essi sono connessi con la remunerazione del servizio di gestione, e vengono prelevati dal patrimonio del fondo e, quindi, sono solo indirettamente a carico del cliente. Il partecipante, spesso, non ha un’esatta percezione della loro rilevanza perché il valore della quota ne tiene già conto. Sono comunque quantificabili leggendo il prospetto informativo. Si distinguono in:
- Commissioni di gestione che rappresentano la componente certa della remunerazione del gestore. Sono espresse in misura percentuale. Vengono calcolate quotidianamente sul patrimonio netto del fondo e prelevate periodicamente. Sono crescenti man mano che aumenta il grado di rischio del fondo.
- Commissioni di performance (o di incentivo) pagate dal fondo se e quando raggiunge un rendimento maggiore, in un determinato periodo, rispetto ad un prestabilito parametro indicato nel regolamento e nel prospetto informativo.
Affinché sia equa per l’investitore occorre che rispetti, nelle modalità di determinazione, alcuni principi. Innanzitutto, deve risultare dal confronto con un parametro che rifletta il profilo di rischio-rendimento del fondo. Non sarebbe corretto commisurare la commissione di un fondo azionario ad un indice di tipo obbligazionario. Nella realtà spesso il parametro utilizzato è troppo facile da battere. Inoltre, andrebbe misurata su un arco temporale sufficientemente lungo (almeno un anno), al fine di evitare di premiare il gestore per extra-rendimenti solo episodici.
- Costi di intermediazione che sono relativi alla compravendita dei titoli. Non sono in genere specificati nel prospetto, essendo rimessi alla contrattazione tra SGR ed una pluralità di negoziatori.
- Altri costi, come le spese per la società di revisione e il compenso dovuto alla banca depositaria.
Può accadere che di uno stesso fondo vengano offerte differenti “classi” di quote, caratterizzate da regimi commissionali diversi. Ciò offre al singolo investitore la possibilità di scegliere la soluzione più adeguata alle proprie necessità. Ad esempio, può accadere che uno stesso fondo preveda due diverse classi di quote: la classe A con commissione di sottoscrizione e la classe B con commissione di rimborso e commissioni di gestione più alte rispetto alla classe A.
Ai costi il prospetto informativo riserva particolare attenzione. Nella Parte 1ª è, infatti, presente una sezione (C) dedicata alle “Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)” contenente tutte le informazioni necessarie in materia di costi. Nella Parte 2ª è riportato il total express ratio (rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso).
È frequente che a determinate categorie di sottoscrittori (ad esempio coloro che abbiano un rapporto di conto corrente con una specifica banca) vengano riconosciute agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di entrata o di uscita (indicate all’interno del prospetto informativo). Altre volte, sono i soggetti collocatori che hanno margini di discrezionalità nel concedere queste agevolazioni, anche a clienti non rientranti in alcuna particolare categoria.
Vi sono poi previsioni non riservate solo a taluni sottoscrittori ma di generale applicazione. È il caso del cosiddetto “reinvestimento senza spese” con cui le SGR prevedono che il sottoscrittore che intende reinvestire nel fondo somme derivanti da rimborsi parziali dello stesso fondo (o di altri fondi dello stesso sistema) non debba corrispondere alcuna commissione di sottoscrizione, purché il reinvestimento avvenga entro un determinato arco temporale (di norma 12 mesi) dalla data del rimborso.
Vi è poi il “beneficio di accumulo”, di norma presente nei casi in cui le commissioni di sottoscrizione sono calcolate con meccanismo a scaglioni. Grazie ad esso, il sottoscrittore che nel tempo effettua più versamenti usufruisce, per i versamenti successivi, dell’aliquota commissionale più favorevole.
È importante sottolineare che non vi è alcuna correlazione tra costi e performance del fondo infatti il fondo può generare un rendimento anche negativo nonostante costi elevati
Dott.ssa Maria Michela Lucignano
Successivo: 1.2.2. Le Gestioni patrimoniali.
Sommario: Indice