Lo sviluppo che ha interessato il mondo delle comunicazioni nell’ultimo periodo è sfociato nel fenomeno del c.d. commercio elettronico.
L’utilizzo commerciale della rete, sia nella veste di vendita al consumatore finale (Business2Consumer indicato con B2C) che in qualità di transazioni tra professionisti (Business2Business indicato con B2B ), ha imposto, la modifica dell’atteggiamento culturale che aveva accompagnato sino ad allora la sua diffusione, improntato alla libertà di espressione dei frequentatori del web.
La prima esigenza che si è presentata è stata quella di consentire l’imputabilità giuridica ad un soggetto di diritto della trasmissione di dati riferibili tecnicamente ad un computer.
La seconda è la necessità di fornire agli operatori di Internet un quadro normativo di riferimento, che presentasse le caratteristiche dell’organicità e dell’internazionalità, teso al superamento dei confini reali delle transazioni on-line.
Gli organismi internazionali hanno privilegiato, in un primo approccio, una forma di disciplina autoregolamentare e convenzionale.
Successivamente è intervenuto un atteggiamento normativo, che ha trovato espressione nella Legge emanata nel 1996 dall’UNCITRAL (United Nation Commission in International Trade Law), l’Organismo delle Nazioni Unite che si occupa di studiare i punti programmatici di armonizzazione tra le legislazioni nazionali nel campo del diritto privato.
L’opzione di fondo prescelta nella stesura della Legge Modello è stata quella di una formulazione neutra quanto alla tecnologia informatica e telematica di riferimento, in modo da evitare una prematura obsolescenza della disciplina.
Le definizioni – prima fra tutte quella centrale di data message – sono date in modo aperto e, quanto alla descrizione della fattispecie, cui consegue la disciplina delineata, viene preferita l’indicazione di obiettivi e requisiti che il mezzo informatico e telematico deve garantire, piuttosto che il richiamo di specifici standard tecnologici, destinati, come è ovvio, a continuo aggiornamento (criterio del cosiddétto functional – equivalent).
Dott.ssa Maria Michela Lucignano
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