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Le frodi nell'ambito degli Edge Fund

5.5 Le altre possibili frodi

Unitamente a quelle descritte fino a qui, vi sono ancora altre categorie di frodi che si possono manifestare in merito a un Hedge Fund, anche se queste si verificano con minore frequenza. Esse sono:

  • Misuse of funds (riscontrata in circa 7 casi su 100), si manifesta nel momento in cui il gestore del fondo punta a utilizzare le somme depositata per scopi personali. Questo tipo di attività si trasforma in illecito nel momento in cui le somme prelevate non sono effettivamente reintegrate, con la conseguenza che, molto spesso, alle perdite di gestione sopportate da un investitore si aggiungono quelle legate a furto da parte del gestore. Le perdite legate a questo tipo di illecito sono comunque ridotte, il caso più eclatante di questa categoria ha fatto registrare una perdita di “solo” 8 milioni di dollari statunitensi;
  • Frodi per mancanza di una corretta disclosure (6 casi su 100), questo tipo di illecito è abbastanza insito nella definizione di “frode” in sé, tuttavia in questo ambito rientrano quei casi in cui la mancanza dell’informativa necessaria è l’elemento preponderante senza il quale non sarebbe stato possibile perpetrare l’azione scorretta. Le azioni in questo ambito tendono ad essere di natura più tecnica, anche se molto spesso questo tipo di illecito può verificarsi nel momento in cui un soggetto stia preparando una frode di maggiore entità ma sia stato scoperto, oppure nel caso in cui il fondo sia stato impoverito di tutti gli asset e solo la mancanza di disclosure può essere un valido motivo per riuscire a generare perdite significative per il fondo comune d’investimento. Anche in questo caso, le perdite associate a questo illecito sono di entità relativamente modeste;
  • Insider trading43 (5 casi su 100), nel momento in cui questo tipo di attività sia stata attribuita ad alcuni soggetti come una “maligna accusa”. Nella maggior parte di questi casi, il rimborso è stato indirizzato quasi esclusivamente al risarcimento delle spese legali.

[43] Con il termine inglese insider trading si intende la compravendita di titoli (valori mobiliari: azioni, obbligazioni, derivati) di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all'interno della stessa o per la loro attività professionale, sono venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio (indicate come "informazioni privilegiate").

Simili informazioni, per la loro natura, permettono ai soggetti che ne fanno utilizzo di posizionarsi su un piano privilegiato rispetto ad altri investitori del medesimo mercato. In questo senso si parla anche di asimmetria informativa. Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella dizione di insider trading:

  • La negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni od opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni (insiders) che esterni all'azienda in oggetto: questa pratica è illegale in molte giurisdizioni, ad esempio in quella statunitense è denominata abuso di informazioni privilegiate (market abuse);
  • La negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni (insiders) alla stessa ma non basata su informazioni privilegiate: tale pratica, indicata anche come insider dealing, è considerata legale ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico quali, per esempio, la Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti e la CONSOB in Italia.

Negli Stati Uniti non esiste una norma federale generale che proibisca direttamente la pratica dell'insider trading, ma la possibilità giuridica di perseguire tale tipologia di transazioni deriva dall'interpretazione che è stata data dalla Corte Suprema alla "Sezione 10(b)" del Securities Exchange Act del 1934 e alla "Regola 10b-5" della SEC recante norme in materia delle frodi relative alla compravendita di valori mobiliari (in effetti la pratica dell'insider trading è stata considerata legale negli USA fino agli anni sessanta).

L'Unione Europea ha, da ultimo, disciplinato la materia tramite la Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato, direttiva accolta nella legislazione italiana con le modifiche apportate al Testo unico sulla finanza (TUF).

In Italia l'abuso di informazioni privilegiate è, infatti, attualmente disciplinato dal decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 che ha recepito, tramite la legge comunitaria del 2004, le indicazioni contenute nella norma europea. Ai sensi del disposto di cui all’art.184 del TUF compie il reato di abuso di informazioni privilegiate “chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) Acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente od indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) Comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) Raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)” mentre l'articolo 181, comma 1, specifica cosa debba intendersi per informazione privilegiata, “si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.” (Fonte: Wikipedia)

Sansoldo Fabrizio

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